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L’importazione di sostanze e miscele da Paesi extra UE presenta ancora un quadro complesso in molteplici supply chain, in particolare quando l’uso in sicurezza non è garantito dall’importatore e dagli attori che lo seguono nella catena di approvvigionamento.

 

In particolare segnalo la presenza di rilevanti criticità quando:

  1. L’impresa che importa i chemicals è un “trader” che tratta indistintamente materiali pericolosi e non pericolosi senza avere all’interno un referente tecnico competente (il c.d. Regulatory Affair manager) fornendo ai clienti i documenti tecnici del fabbricante extra UE e per tale motivo si dichiara impropriamente “distributore”.
  2. L’impresa che riceve i chemicals dal trader (importatore), ai fini di utilizzo o di distribuzione, accetta i documenti tecnici del fabbricante extra UE (scheda dati di sicurezza in primis) senza eseguire una verifica della correttezza della classificazione della sostanza o delle sostanze che compongono la miscela nonché della classificazione della miscela stessa, e della conformità delle 16 sezioni alle disposizioni incluse nel regolamento UE 2015/830.
    Naturalmente gli scenari espositivi della sostanza/miscela sono altamente improbabili in questo “scenario”.

 

Quando il cliente del trader è un distributore i documenti tecnici provenienti dal fabbricante extra UE sono forniti agli utilizzatori a valle ottenendo una contaminazione della supply chain senza che un qualsiasi soggetto basato nell’Unione Europea abbia prima effettuato una verifica di tali documenti secondo la legislazione comunitaria.

 

Ricordo che una scheda dati di sicurezza che riporta alla sezione 1.3 un’impresa basata al di fuori dell’Unione Europea è solamente carta (o scheda in formato elettronico) priva di valore legale e pertanto inaffidabile, a prescindere dal soggetto che ha redatto il documento.

 

Nel caso di sostanze o miscele pericolose importate l’impresa che non soddisfa gli obblighi regolatori derivanti almeno dal regolamento CE 1907/2006 (REACH) e dal regolamento CE 1272/2008 (CLP) determina una valutazione fallace dei rischi nell’ambiente di lavoro dell’utilizzatore a valle, assumendosi rilevanti responsabilità di carattere civile e penale.

 

In definitiva mi auguro che ogni trader che acquista chemicals da Paesi extra UE si definisca “importatore” e non più “distributore” affinché fornisca al cliente documenti conformi alla legislazione comunitaria così che il Documento di Valutazione dei Rischi redatto dall’utilizzatore secondo il D.Lgs. 81/2008 sia finalmente affidabile e non sottostimi i rischi derivanti da un’incauta accettazione di documenti non conformi e privi di valore legale.

 

Utilizzatore a valle, preliminarmente VERIFICA sempre la sezione 1.3 della SDS!

 

Poi c’è il resto … (si veda il regolamento UE 2015/830)

 

Dott. Gabriele Scibilia

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