Scritto da Dott. Gianluca Stocco (Osservatore UEAPME alle Riunioni Aut. Comp.)
La Candidate List cresce: 14 nuove sostanze aggiunte dall’ECHA
L’ECHA ha recentemente ufficializzato l’inserimento di 14 delle 15 sostanze SVHC identificate nel mese di dicembre 2009. L’acrilamide, l’unica non confermata, è infatti attualmente oggetto di una causa legale; per questo motivo si è deciso di sospenderne l’inserimento fino al termine del procedimento in corso.
Le nuove sostanze SVHC, così come identificate nel sito dell’ECHA sono:
Di seguito sono descritti gli obblighi risultanti dall’inserimento di una sostanza nella Candidate List; questi si applicano sia nel caso di inclusione della stessa all’interno di un articolo, che per sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato.
SOSTANZE IN ARTICOLI Dalla data di inclusione: Il fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso, fornisce al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza (art.33). Dal 2011: Ogni produttore o importatore di articoli notifica all'Agenzia la presenza di una sostanza SVHC se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore; b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso. (art.7.2)
Per sostanze incluse nella Candidate List prima del 1 decembre 2010, la notifica dovrà essere fatta non più tardi del 1 giugno 2011.
Per sostanze incluse nella Candidate List dal 1 decembre 2010, la notifica dovrà essere fatta al più tardi 6 mesi dopo l’inclusione.
SOSTANZE IN QUANTO TALI
Dalla data di inclusione: Il fornitore di una sostanza inclusa nella Candidate List trasmette al destinatario della sostanza una Scheda di Dati di Sicurezza (art.33).
SOSTANZE IN QUANTO COMPONENTI DI PREPARATI
Dalla data di inclusione Ogni produttore o importatore di preparati non classificati come pericolosi secondo la Direttiva 1999/45/CE deve fornire su richiesta i componenti e la relativa Scheda Dati di Sicurezza se il preparato contiene almeno una sostanza di Candidate List in concentrazione > 0,1% (p/p) per preparati non gassosi, se la sostanza è PBT o vPvB.
Dott. Gianluca Stocco
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