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Le imprese si stanno avvicinando alla prima scadenza di registrazione fissata dal REACH al 30 novembre 2010. Da tale data, quindi, a tutti i dossier di registrazione che hanno superato con successo i controlli tecnici di completezza verrà assegnato un numero di registrazione da parte dell'Agenzia per le sostanze chimiche di Helsinki (ECHA).
Il numero di registrazione costituisce un elemento di fondamentale importanza in quanto attesta la conformità di una sostanza al Regolamento REACH.

La struttura di un numero di registrazione si compone di una serie di numeri di riferimento del tipo: "TYPE" - "BASE-NUMBER" - "CHECKSUM" - "INDEX-NUMBER"

In particolare l'INDEX NUMBER è un numero di 4 cifre che fornisce l'indice di un membro di una presentazione congiunta.

Il Reg. (CE) n. 453/2010 (questo è il regolamento che ha aggiorna l'Allegato II al REACH) indica chiaramente che nella Scheda dati di sicurezza dovrà figurare, per le sostanze soggette a registrazione, il numero di registrazione. Tuttavia allo stesso tempo prevede anche che il fornitore di una SDS ha la possibilità di omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell’ambito di una trasmissione comune (INDEX NUMBER).

Tuttavia tale omissione è consentita a condizione che venga rispettato quanto disposto dal Reg. n. 453/2010, in particolare:

a) Il fornitore si deve assumere assuma la responsabilità di fornire, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, il numero di registrazione completo oppure, se non dispone del numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore  
e
b) il fornitore deve indicare il numero di registrazione completo alle autorità dello Stato membro responsabili dell’applicazione della normativa, entro 7 giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall’autorità responsabile dell’applicazione o inoltrata dal suo destinatario, oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l’autorità responsabile dell’applicazione.


L'articolo 31(9) del REACH stabilisce i casi in cui è necessario fornire senza indebito ritardo una scheda dati di sicurezza aggiornata. Il ricevimento di un numero di registrazione non è di per sé elencato in questi casi.
Tuttavia l'assegnazione di un numero di registrazione costituisce uno dei maggiori interessi da parte degli utilizzatori a valle, in quanto esso appunto da conferma della fornitura di sostanze conformi alle disposizioni previste dal REACH in materia di registrazione. Ne deriva quindi che non appena possibile è raccomandato l'invio di una scheda dati di sicurezza contenente il numero di registrazione.

Analogo comportamento dovrà essere adottato anche nei casi in cui non è richiesta la trasmissione di una scheda di sicurezza, ma resta comunque l'obbligo di fornire determinate informazioni sulle sostanze (REACH_Articolo 32).

Dott. Gianluca Stocco

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