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Fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle possono da alcuni giorni accedere ad un form online presente nel sito di ECHA per richiedere l'utilizzo di nomi chimici alternativi per le sostanze contenute in una miscela (ad esempio vernici, detergenti o detersivi per lavastoviglie). La proposta di denominazione chimica alternativa può essere rappresentata, ad esempio, da un nome che identifica i più importanti gruppi funzionali della sostanza. In genere questa richiesta viene fatta nei casi in cui la divulgazione del nome di una sostanza attraverso l'etichetta o attraverso le schede di sicurezza può rivelare segreti aziendali e danneggiare quindi economicamente l'impresa.

I produttori di miscele sono generalmente tenuti ad informare gli utilizzatori di tutti gli ingredienti classificati come pericolosi contenuti nella miscela stessa, rivelando la loro identità chimica. Solo in determinate condizioni l'ECHA o le Autorità degli Stati membri possono concedere un'esenzione a tale obbligo. In particolare l'articolo 24 del regolamento CE N.1272/2008 (regolamento CLP), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio, consente la presentazione di una richiesta per l'utilizzo di un nome chimico alternativo per la sostanza che non deve essere rivelata. Naturalmente l'ECHA esamina, prima di concedere tale esenzione, se l'uso sicuro della miscela può essere compromesso ed ha obbligo di fornire una risposta all'azienda entro 6 mesi dalla presentazione della domanda.

Fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle possono presentare all'ECHA questa domanda solo se la miscela che contiene la sostanza per la quale viene richiesto un nome alternativo è stata classificata ed etichettata in base al regolamento CLP. Se la miscela è invece ancora classificata ed etichettata secondo la precedente direttiva sui preparati pericolosi (DPD), la richiesta di un nome chimico alternativo deve essere effettuata direttamente all'Autorità competente degli Stati membri dell'UE in cui la sostanza è immessa sul mercato. E' prevista una tassa per tutte le richieste presentate all'ECHA, in conformità con quanto previsto dal regolamento (UE) N.440/2010 (regolamento tariffe applicate al CLP).

Un manuale per la presentazione dei dati è disponibile sul sito web dell'ECHA e fornisce le istruzioni passo-passo su come preparare in IUCLID 5 un dossier per la richiesta di un nome chimico alternativo e come inviarlo, tramite un modulo web, all'ECHA. Inoltre, per assistere le imprese nella preparazione di tale dossier, è possibile installare l'ultima versione del plug-in TCC (Technical Completeness Check) per IUCLID 5 che simula alcune delle verifiche delle "business rules" effettuate dall'ECHA per questo tipo di fascicolo e dà quindi un'idea della correttezza della richiesta prima del suo invio.

 

Dott. Gianluca Stocco

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