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In data 11 Dicembre 2012 la Commissione europea ha pubblicato la bozza di emendamento all'Allegato XIV del Regolamento REACH, che prevede l'aggiunta di otto tra le sostanze della terza raccomandazione dell'ECHA delle sostanze prioritarie per l'Autorizzazione datata 20 Dicembre 2011.

 

Ben sette di queste sostanze sono composti a base di cromo esavalente. La bozza di emendamento dell'Allegato XIV di REACH presentata dalla Commissione indica che per i composti del cromo, a seguito delle discussioni con gli Stati membri dell'UE e dell'approfondimento sulla rilevanza della struttura specifica dei mercati e delle catene di approvvigionamento pertinenti, è stata definita una "application date" (data entro cui devono pervenire le domande di Autorizzazione da parte delle aziende) fissata a 35 mesi dalla data di entrata in vigore dell'emendamento dell'Allegato XIV di REACH, a fronte di una precedente proposta ECHA per una una "application date" a 21 mesi dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.

 

Nella seguente tabella il dettaglio della proposta della Commissione per le otto nuove sostanze che saranno soggette alle prescrizioni da Autorizzazione REACH:

 

N. voce Sostanza Proprietà intrinseche di cui all'art. 57 Data entro cui devono pervenire le domande Data di scadenza Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione Termini di riesame
15 Tricloroetilene N. CE: 201-167-4 N. CAS: 79-01-6 Cancerogeno (categoria 1B) [Data di entrata in vigore + 18 mesi] [Data di entrata in vigore + 36 mesi]
16 Triossido di cromo N. CE: 215-607-8 N. CAS: 1333-82-0 Cancerogeno (categoria 1A) Mutageno (categoria 1B) [Data di entrata in vigore + 35 mesi] [Data di entrata in vigore + 53 mesi]
17 Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri
Gruppo contenente:
- Acido cromico
N. CE: 231-801-5
N. CAS: 7738-94-5

- Acido dicromico
N. CE: 236-881-5
N. CAS: 13530-68-2
- Oligomeri dell'acido cromico e
dell'acido dicromico
N. CE: non ancora assegnato
N. CAS: non ancora assegnato

Cancerogeno (categoria 1B) [Data di entrata in vigore + 35 mesi] [Data di entrata in vigore + 53 mesi]
18 Dicromato di sodio N. CE: 234-190-3 N. CAS: 7789-12-0 10588-01-9 Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) [Data di entrata in vigore + 35 mesi] [Data di entrata in vigore + 53 mesi]
19 Dicromato di potassio N. CE: 231-906-6 N. CAS: 7778-50-9 Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) [Data di entrata in vigore + 35 mesi] [Data di entrata in vigore + 53 mesi]
20 Dicromato di ammonio N. CE: 232-143-1 N. CAS: 7789-09-5 Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) [Data di entrata in vigore + 35 mesi] [Data di entrata in vigore + 53 mesi]
21 Cromato di potassio N. CE: 232-140-5 N. CAS: 7789-00-6 Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) [Data di entrata in vigore + 35 mesi] [Data di entrata in vigore + 53 mesi]
22 Cromato di sodio N. CE: 231-889-5 N. CAS: 7775-11-3 Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) [Data di entrata in vigore + 35 mesi] [Data di entrata in vigore + 53 mesi]

 

 

La bozza della Commissione ha escluso i seguenti cinque sali di cobalto:

 

  • solfato di cobalto (II)
  • dicloruro di cobalto
  • dinitrato di cobalto (II)
  • carbonato di cobalto (II)
  • diacetato di cobalto (II)

classificati come sostanze cancerogene (categoria 1B) e tossiche per la riproduzione (categoria 1B) secondo i criteri del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e anch'essi inclusi nella terza raccomandazione ECHA.

 

La Commissione ritiene, in ogni caso, che l'uso dei sali di cobalto nel trattamento delle superfici costituisca un rischio per la salute umana che non è adeguatamente controllato e deve essere affrontato. In virtù di questa posizione è prevista la richiesta a ECHA di predisporre un dossier ai sensi dell'Allegato XV di REACH per valutare possibili restrizione relative a tali sostanze. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno rinviare la decisione, in merito alla possibile inclusione in allegato XIV di REACH di ciascuno dei sali di cobalto, alla fine del procedimento di cui sopra.

 

ECHA ha confermato di attendere a breve una richiesta per avviare una valutazione sui rischi legati ai sali di cobalto, avendo già in programma di effettuare tale indagine entro la metà del 2013.

 

La posizione della Commissione europea è stata accolta con favore dal Consorzio REACH del cobalto e dal Cobalt Development Institute (CDI), che si sono opposti fortemente contro la proposta di Autorizzazione per i sali di cobalto.

 

CDI ha evidenziato come i produttori di cobalto, così come molti utilizzatori a valle, non ritengono che l'Autorizzazione REACH sia una misura appropriata, efficace o proporzionata per controllare il rischio legato a tali sostanze e non costituirebbe, secondo la posizione dell'industria, un significativo miglioramento della protezione della salute umana alla luce le misure legislative già applicabili al posto di lavoro, considerando in aggiunta tale misura normativa di gestione del rischio incoerente con le altre politiche comunitarie.

 

Chiaramente la richiesta a ECHA di predisporre un dossier ai sensi dell'Allegato XV di REACH aprirà un nuovo capitolo per i summenzionati sali di cobalto, che auspicabilmente porterà ad un dialogo costruttivo tra l'industria e l'Agenzia al fine di condurre una valutazione completa ed equilibrata durante la procedura di restrizione.

 

 

Dott. Iacopo Carlini
(REACH SIEF & IUCLID 5 dossier project Manager)

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