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ARTICOLI E REACH

La “Guidance on requirements for substances in articles” è stata pubblicata in data 27/05/2008. La linea guida fornisce, finalmente, gli strumenti per la valutazione degli oggetti che devono essere considerati “articoli” ai sensi di REACH.

La definizione di articolo, di cui all’articolo 3 del regolamento, è abbastanza generica: un articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
I criteri oggettivi per definire se un oggetto è da considerarsi “articolo” ai sensi di REACH ci sono forniti, anche con l’aiuto di esempi significativi, dalla suddetta guida tecnica.
In pratica un produttore o un importatore di un articolo deve:

• Determinare la/e funzione/i dell’oggetto valutando le caratteristiche tecniche della materia in relazione alla funzione intesa dal venditore ovvero attesa dal compratore.
• Decidere se è più rilevante per la funzione dell’oggetto:

- la forma/superficie/disegno (articolo), oppure
- la composizione chimica (sostanza/preparato).
In base ai nuovi criteri di valutazione della “guidance” suddetta, ricordo che un oggetto può consistere di:

• un contenitore speciale o uno speciale “carrier” che è normalmente un materiale solido e può essere costruito come oggetto molto semplice oppure altamente sofisticato;
Esempi: una cartuccia di toner che contiene inchiostro, panno che contiene detergente, diffusore di fragranze, ecc.
• sostanza/e solida/e, liquida/e o gassosa/e e/o preparato/i che potrebbero essere parte integrante di un articolo.
Esempi: candela profumata, gomma per cancellare profumata, termometro, carta patinata, giocattoli profumati, ecc.

Le disposizioni applicabili ad un “articolo” sono le seguenti:

1. Registrazione delle sostanze (a partire dal 1° giugno 2008)

Ogni produttore o importatore di articoli deve presentare una registrazione all'ECHA per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

• la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori ad una tonnellata all’anno per produttore o importatore;
• la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili.

2. Notifica delle sostanze contenute negli articoli (a partire dal 1° giugno 2011)
Ogni produttore o importatore di un articolo deve notificare all'ECHA una sostanza se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

• la sostanza è soggetta ad autorizzazione;

• la sostanza è contenuta complessivamente negli articoli in quantitativi > 1 ton/anno per produttore o importatore;

• la sostanza è contenuta nel singolo articolo in concentrazione > 0,1% (p/p).
Segnalo che la procedura di notifica non si applica se il produttore o l'importatore può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento, ovvero quando l’articolo è divenuto un rifiuto.

3. Comunicazione delle informazioni sulle sostanze contenute negli articoli (dopo la pubblicazione della lista delle sostanze candidate)
Il fornitore di un articolo contenente

• una sostanza soggetta ad autorizzazione;

• in concentrazione > 0,1% (p/p);
deve fornire al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.
Ricordo che il destinatario dell’articolo è rappresentato da un utilizzatore industriale o professionale o da un distributore cui viene fornito un articolo (è escluso il consumatore finale).
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