In questo numero un contributo d’eccezione: per i lettori di mercipericolose.it ecco l’articolo scritto dal dott. Scibilia pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore” di lunedì 15 settembre 2008.
C'è tempo fino al 1° dicembre 2008 per effettuare la pre-registrazione delle sostanze chimiche soggette al regime transitorio previsto dal regolamento europeo n. 1907/2006. La nuova normativa Reach - acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals - è entrata in vigore il 1° giugno 2007 e disciplina la fabbricazione, l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzo delle sostanze chimiche nell'Unione europea.
Obbligo per le imprese
Il regolamento istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA è la sigla in inglese) e obbliga i fabbricanti e gli importatori a registrare le sostanze chimiche. La registrazione è indispensabile per poter commercializzare le sostanze, ma quelle soggette al regime transitorio (cosiddette sostanze phase-in), a fronte di una pre-registrazione da effettuarsi nel periodo 1° giugno-1° dicembre 2008, potranno usufruire di un periodo più lungo per la registrazione (che, altrimenti, diverrebbe obbligatoria a partire dal 2 dicembre 2008).
Proprio in queste settimane le imprese produttrici e importatrici sono alle prese con la procedura di pre-registrazione (si veda la scheda). Una volta effettuata la pre-registrazione, le sostanze dovranno essere registrate entro termini variabili: la prima scadenza sarà il 30 novembre 2010, le altre - a seguire - 31 maggio 2013 e 31 maggio 2008 (si veda Il Sole 24 Ore del 14 luglio).
Sostanze «phase-in»
Una sostanza può essere inserita nel regime transitorio se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- è compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs); ad esempio: acetone con numero Einecs 200-662-2;
- è stata fabbricata nella Comunità o nei Paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei 15 anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento Reach (1° giugno 2007) a condizione che ne sia fornita la prova documentale; ad esempio: sostanze intermedie isolate in sito; sostanze fabbricate nell'Ue ed esportate in Paesi extra Ue;
- è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei Paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, dal fabbricante o dall'importatore tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso e, prima dell'entrata in vigore del regolamento Reach, è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/Cee, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/Cee, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale; ad esempio: acido oleico, etossilato (1-2,5 moli) che è uno dei No-Longer Polymers (NLP).
La procedura
La domanda
Per usufruire del regime transitorio per una sostanza fabbricata o importata in quantità pari o superiori a 1 ton/anno, il dichiarante deve inviare all'ECHA:
a) il nome della sostanza, compresi numero Einecs e numero Cas o, se non disponibili, altri codici identificativi;
b) il proprio nome e indirizzo;
c) il termine previsto per la registrazione e la fascia di tonnellaggio.
Dati online
La pre-registrazione è gratuita e va fatta sul portale Reach-It al sito dell'ECHA (http://echa.europa.eu). Ogni azienda deve registrarsi e creare un account per ricevere un codice identificativo (Uuid). La pre-registrazione - per una o più sostanze - viene di norma effettuata inviando un file in formato Xml, generato dal software "Iuclid 5" (scaricabile gratis su http://www.iuclid.eu), oppure da un altro programma, oppure inserendo i dati nella pre-registrazione online.