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In data 4 aprile 2011 è stato pubbblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L88 il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 6 del suddetto regolamento le aziende che immettono i prodotti da costruzione sul mercato comunitario dovranno fornire, a partire dal 1° luglio 2013, le informazioni richieste dagli artt. 31 o 33 del regolamento REACH nella “dichiarazione di prestazione” relativa ad ogni prodotto.

In pratica un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata deve essere accompagnato da una dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.

Nel caso in cui il prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, è necessario, invece, introdurre una “valutazione tecnica europea” per permettere al fabbricante del prodotto di elaborare una dichiarazione di prestazione.

Le informazioni richieste dagli artt. 31 e 33 del regolamento REACH e da fornire nella dichiarazione di prestazione sono, in sintesi, le seguenti:
  1. Scheda Dati di Sicurezza di sostanza o miscela pericolosa, di sostanza PBT o vPvB o di sostanza inclusa in candidate list redatta ai sensi dall’Allegato II, aggiornato dal Regolamento n. 453/2010, eventualmente “estesa” ovvero comprensiva dell’Allegato contenente gli scenari espositivi per gli usi identificati;
  2. Scheda Dati di Sicurezza di miscela non pericolosa ma contenente:
    - sostanze pericolose per la salute o l’ambiente, oppure
    - sostanze PBT, vPvB o incluse in candidate list, oppure
    - sostanze con limiti OEL;
  3. Informazioni, in possesso del fornitore, concernenti le sostanze incluse in candidate list contenute negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% (peso sostanza/peso articolo); tali informazioni devono essere sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e devono comprendere almeno il nome della sostanza.

Dott. Gabriele Scibilia
Docente di REACH (Facoltà di Farmacia - Università di Pisa)
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