ClientEarth e ChemSec sostengono che il rifiuto alla divulgazione dei nominativi delle società e dei volumi immessi sul mercato di sostanze aventi un così marcato profilo di pericolosità vada contro le norme sulla tutela della salute pubblica e contro le norme di trasparenza dell'UE sulla divulgazione delle informazioni ambientali, precludendo l'uso sicuro delle sostanze chimiche..
La decisione dell'ECHA, a parere dei promotori della causa, è quindi una violazione alla Convenzione sull'accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), il regolamento 1367/2006 e regolamento 1049 / 2001.
ClientEarth e ChemSec ritengono che il diritto del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche sia un principio di base del regolamento REACH e che ECHA non debba mantenere la riservatezza delle informazioni su un tema così cruciale, soprattutto per quanto riguarda le sostanze chimiche presenti nei prodotti di consumo e commercializzate in Europa in grandi quantità.
Docente di REACH (Facoltà di Farmacia - Università di Pisa)