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Ricordate la puntata del 17 aprile 2009 di "Mi manda Raitre" in cui fece scalpore la notizia:
Compra un paio di scarpe in un negozio e, dopo averle indossate, si ritrova con un ustione di secondo grado ai piedi. Sotto accusa le calzature di produzione cinese e una sostanza pericolosa: il dimetilfumarato. (http://www.rai.tv)

Il dimetilfumarato era una sostanza con azione biocida che contrastava efficacemente l'azione di muffe che deterioravano la pelle di mobili o di calzature durante lo stoccaggio o il trasporto in un clima umido. Nella maggior parte dei casi il dimetilfumarato era contenuto in piccoli sacchetti fissati all'interno dei mobili o inseriti nelle scatole delle calzature. Evaporando impregnava il prodotto e lo proteggeva dalle muffe.

Purtroppo la sostanza in questione, a contatto con la cute dei consumatori, poteva provocare sensibilizzazione (dermatite da contatto) e disturbi respiratori acuti. In particolare si segnalava che la dermatite prodotta era particolarmente difficile da trattare e che la sensibilizzazione era praticamente irreversibile.

A tale proposito, a fronte dei numerosi casi di danni alla salute dei consumatori europei e le conseguenti notifiche delle Autorità degli Stati membri (Francia, Polonia, Finlandia, Svezia e Regno Unito) al sistema di informazione rapida RAPEX, la Commissione Europea era già intervenuta pubblicando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione 2009/251/C del 17 marzo 2009 in cui, a partire dal 1° maggio 2009, si disponeva:

  • il divieto di immissione o messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti DMF;
  • il ritiro dal mercato dei prodotti contenenti DMF già immessi o messi a disposizione sul mercato e l'effettuazione del richiamo presso i consumatori.
Le disposizioni contenute nella sopraindicata Decisione erano state poi prorogate con la Decisione 2010/153/UE della Commissione, la Decisione 2011/135/UE della Commissione e la Decisione di esecuzione 2012/48/UE della Commissione.


Finalmente, a completamento dell'iter normativo relativo ad una sostanza per cui si individuano delle restrizioni all'immissione sul mercato, il dimetilfumarato è stato incluso in Allegato XVII del Regolamento REACH per effetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L128 del 16 maggio 2012 del Regolamento n. 412/2012 della Commissione del 15 maggio 2012. Il Regolamento prevede l'aggiunta della voce 61 all'Allegato XVII di REACH ed in particolare dispone che:

  • il dimetilfumarato non può essere utilizzato in articoli o loro parti in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg, e che
  • non possono essere commercializzati articoli o loro parti contenenti dimetilfumarato in concentrazioni superiori 0,1 mg/kg.

 

Dott. Gabriele Scibilia
Docente di REACH (Facoltà di Farmacia - Università di Pisa)

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