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Come noto nell'Unione Europea le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiore a 1 tonnellata all'anno devono essere registrate ai sensi del Regolamento REACH con date di scadenza differenti in base alla pericolosità e alla fascia di tonnellaggio; tuttavia le sostanze "esistenti", soggette a regime transitorio o phase-in, hanno usufruito di un periodo più lungo per la finalizzazione della registrazione a patto che venisse effettuata una preregistrazione nel periodo 1° giugno 2008 - 1° dicembre 2008 (o comunque una pre-registrazione tardiva dopo tale data) da parte del fabbricante o importatore residente nel territorio dell'Unione Europea. La procedura registrazione di una sostanza ha compreso la preparazione di un dossier tecnico contenente una quantità di dati variabili in funzione della fascia di tonnellaggio di pertinenza.

 

In data 15/10/2010 la Repubblica Popolare Cinese ha emesso le "Measures for the Environmental Management of New Chemical Substances " (c.d. CHINA REACH) atte ad integrare la legislazione sulle sostanze chimiche vigente dal 2003; in base a tale norma il fabbricante o l'importatore residente nel territorio cinese deve effettuare una notifica per le sostanze nuove ossia non incluse nell'Inventario delle Sostanze chimiche esistenti (IECSC 2010). Tale inventario comprende 45.602 sostanze di cui 3.166 appartenenti ad una lista "confidenziale", non accessibile al pubblico; al fine di verificare lo status di una sostanza, non riscontrata nell'inventario, è sempre opportuno effettuare una Inquiry al Chemical Registration Center per avere la certezza che la sostanza sia da considerarsi effettivamente "nuova".

 

La notifica di una sostanza "nuova" in Cina prevede la preparazione di un dossier tecnico contenente una quantità di dati variabili in funzione della fascia di tonnellaggio (t/anno) in modo similare a quanto previsto dal nostro Regolamento REACH.
Esistono quattro differenti tipi di notifica:

  1. Semplificata (circostanze specifiche)
  2. Semplificata (circostanze generiche)
  3. Regolare (che può essere presentata individualmente, oppure in modo congiunto, replicato e seriale)
  4. Notifica per ricerca scientifica (Scientific Research Record Notification, SRRN)

 

Ebbene, quello che un esportatore residente nell'UE si aspetterebbe è che una sostanza "esistente" nell'UE sia pure esistente nello IECSC 2010 cinese, tuttavia le due liste manifestano una popolazione differente:

  • Sostanze con N° EINECS + altre sostanze phase-in (si veda definizione di sostanza soggetta a regime transitorio ai sensi di REACH): > 101.000.
  • Sostanze presenti nello IECSC 2010: < 46.000.


Da questa semplice analisi si rileva già una criticità evidente perché una gran parte di sostanze incluse nella lista EINECS (e non solo, vanno incluse anche le altre sostanze phase-in non incluse nello IECSC) devono essere notificate in Cina presentando un appropriato dossier (il secondo, nel caso in cui la registrazione ai sensi di REACH sia già stata effettuata) dietro il pagamento di una tassa di registrazione per accedere al mercato asiatico.
Naturalmente l'obbligo di notifica ricade sull'importatore cinese, tuttavia, quanti esportatori dell'UE possono permettersi di trasferire sui clienti cinesi l'attività di produzione del dossier tecnico della sostanza ed il pagamento della tassa di registrazione?

 

Meditate esportatori, meditate!

 

Dott. Gabriele Scibilia
Docente di REACH (Facoltà di Farmacia - Università di Pisa)

 

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