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PILLOLE DI REACH - n° 12

Redazionale sul nuovo Regolamento sulle sostanze chimiche a cura di Gabriele Scibilia (Flashpoint S.r.l.)

Il prossimo 30 Giugno 2008 entrerà in vigore il nuovo articolo 140 bis del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005) che introduce nel nostro ordinamento, a tutela dei consumatori, la cosiddetta “class action” ovvero l’azione risarcitoria collettiva.
Alcuni soggetti rappresentativi dei consumatori (es. le associazioni) potranno agire, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, nei confronti delle imprese responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti o servizi “richiedendo al tribunale del luogo in cui ha la sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti ….. quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori”.

Il prossimo 1° giugno 2008 entrerà, altresì, in vigore il titolo II del regolamento n. 1907/2006 (REACH) che prevede un periodo semestrale di pre-registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio (c.d. sostanze phase-in) e la registrazione delle sostanze “nuove” (c.d. sostanze non phase-in).

Alla luce delle criticità del mercato comunitario, inquinato da un numero imprecisato di sostanze “nuove” mai notificate alle Autorità competenti degli Stati membri, ritengo che una lunga serie di sostanze, preparati ed articoli potranno rientrare in azioni di “class action” ad opera dei soggetti che tutelano gli interessi dei consumatori. A tale proposito ricordo che l’articolo 6 del Codice del Consumo dispone che:

Articolo 6 - Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Prendendo in esame il regolamento REACH, il Codice del Consumo e lo stato del mercato delle sostanze chimiche attuale, sono perplesso sui modi e soprattutto sui tempi per garantire il consumatore finale sull’utilizzo “sicuro” di sostanze, preparati ed articoli.

Chi presenterà sulle confezioni di sostanze, preparati ed articoli la denominazione delle sostanze non phase-in di cui ignora l’impatto sulla salute degli utilizzatori?

Chi fornirà le necessarie istruzioni per garantire un uso “sicuro” della sostanza, in quanto tale o contenuta in preparati o articoli, se ignora le caratteristiche di pericolosità della stessa?
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