Il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio entrerà pienamente in vigore a partire dal 1° luglio 2013.
A tale proposito evidenzio che la valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione dovrà considerare anche gli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del prodotto durante il suo intero ciclo di vita.
La dichiarazione di prestazione dovrà, infatti, essere accompagnata dalle informazioni relative alle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione al fine di migliorare la possibilità di realizzare costruzioni sostenibili e facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente.
L’articolo 6 del regolamento (Contenuto della dichiarazione di prestazione) riporta al par. 5 il seguente testo:
5. Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite assieme alla dichiarazione di prestazione.
Pertanto la fornitura di informazioni riguarderà sostanze/miscele ed articoli ai sensi degli artt. 31 e 33 di REACH:
Naturalmente continuano ad applicarsi alle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele o contenute in articoli, le disposizioni contenute in altri disposizioni di legge comunitari quali ad esempio:
Segnalo che tutte le Aziende coinvolte nella catena di fornitura dei prodotti da costruzione (distributori compresi) dovranno adottare misure appropriate per garantire che vengano immessi o sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti del Regolamento n.305/2011. In particolare, gli importatori e i distributori dei prodotti da costruzione dovranno essere consapevoli delle norme applicabili ai prodotti da costruzione e dovranno fare uso di tali conoscenze nelle loro transazioni commerciali.
Dott. Gabriele Scibilia
Docente di REACH (Facoltà di Farmacia - Università di Pisa)