Siamo al terzo campanello di allarme per gli importatori, fabbricanti, distributori e rivenditori al dettaglio della sigaretta elettronica ... oggi vediamo le restrizioni imposte dall'allegato XVII del Regolamento n.1907/2006 (REACH), ovviamente da intendersi nella sua versione aggiornata considerati i diversi aggiornamenti a cui è stato sottoposto dalla sua entrata in vigore ad oggi.
Promemoria: la sigaretta elettronica è da considerarsi ai fini regolatori come un oggetto contenente:
Il Regolamento REACH dispone delle restrizioni per l'uso e per l'immissione sul mercato sia per le miscele che per gli articoli attraverso le disposizioni riportate nell'Allegato XVII.
Alla luce del rilevamento di "percentuali significative" di benzene in alcune tipologie di ricariche di sigarette elettroniche immesse sul mercato italiano, e il relativo sequestro di circa 800 mila confezioni, segnalo quanto segue:
Restrizione del benzene nelle miscele liquide
Il benzene (N° Index 601-020-00-8 , numero EINECS 200-753-7 e numero CAS 71-43-2) è compreso nella definizione di cui al punto 28 dell'allegato XVII di REACH (la sostanza è inclusa nell'Appendice 1):
28. Sostanze elencate nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue: — cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell'appendice 1, — cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) elencate nell'appendice 2.
Al benzene si applica perciò la seguente restrizione:
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.
Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
...omissis...
Secondo le disposizioni di cui alla direttiva 1999/45/CE, applicabili fino al 31/05/2015, la percentuale pertinente nella miscela è pari allo 0,1% (peso/peso) e tale contenuto di benzene determina la classificazione della miscela come cancerogena.
Naturalmente nel caso in cui il benzene sia pari o superiore allo 0,1% si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133:
Art. 16.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento
in materia di restrizione.
Nella prossima puntata l'applicazione delle disposizioni di cui al Codice del consumo ovvero del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 alle sigarette elettroniche contenenti talune sostanze pericolose.
Dott. Gabriele Scibilia
Docente di REACH (Facoltà di Farmacia - Università di Pisa)