Questo mese è opportuno fare un refresh sulla seguente notizia apparsa sul web nel febbraio 2011 e ripresa nelle nostre pillole di Reach n.33:
“Su richiesta di un consumatore svedese, che aveva acquistato un sandalo di plastica firmato dal campione di tennis Björn Borg, un rivenditore di una catena distributiva di articoli sportivi non ha risposto al richiedente, entro i 45 giorni previsti, sul contenuto di sostanze SVHC ai sensi dell’art. 33 del Regolamento REACH. La catena distributiva ha invece precisato che l’articolo in questione non conteneva sostanze elencate nella lista delle sostanze candidate all’inserimento nell’Allegato XIV.
Un test di laboratorio effettuato sul sandalo di plastica ha tuttavia determinato un elevato tenore di Dibutil ftalato (DBP), sostanza SVHC presente nella “candidate list”.
La palese violazione dell'art. 33 di REACH è stata segnalata alla Procura di competenza per avviare un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della catena commerciale svedese che rischia fino a due anni di prigione.”
L’evento sopra indicato ha rappresentato il primo provvedimento eclatante a carico di un distributore di articoli per il mancato adempimento degli obblighi contenuti nel regolamento REACH. Purtroppo la mancata conoscenza delle disposizioni specifiche concernenti gli articoli, già a livello di produttori ed importatori, determina una scarsissima implementazione degli obblighi REACH a carico dei distributori.
In particolare segnalo che l’art.2 di REACH definisce:
fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato,
pertanto il distributore (e.g. la vostra catena distributiva preferita di articoli sportivi, di articoli per la casa, di articoli per l’automotive, e così via …) deve comunicare le informazioni di cui all’art.33 di REACH, relativo al contenuto > 0,1% (p/p) di sostanze codificate come SVHC ed incluse nella candidate list, agli utilizzatori professionali e, su richiesta, ai consumatori entro il termine di 45 gg. dalla richiesta.
Ricordo che in Italia il distributore è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, così come disposto dal Decreto Legislativo n.133 del 14 settembre 2009, per la mancata comunicazione relativa all’art.33 di REACH.
Nel caso di articoli importati da Paesi extra UE oggetto di distribuzione nazionale segnalo che è indispensabile escludere la presenza di sostanze sottoposte a restrizione, in base ai criteri esposti nell’allegato XVII di REACH, per non incorrere nella sanzione prevista dal decreto sopra indicato ovvero l’arresto fino a tre mesi o la sanzione amministrativa da 40.000 a 150.000 euro.
Ricordo infine che un distributore, nel caso in cui decida di importare direttamente gli articoli da Paesi extra UE per ragioni commerciali, assume il ruolo di importatore e deve adempiere a tutti gli obblighi REACH relativi a tale attore della catena di approvvigionamento!
Dott. Gabriele Scibilia
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