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Qualche mese fa vi lasciai con qualche quesito per focalizzare il Dark Reach:

  • Quanti distributori automatici di giocattoli sono presenti nel vostro centro commerciale preferito?
  • Quali controlli sono stati effettuati sulla conformità di questi giocattoli e soprattutto da chi?
  • Chi è il responsabile dell’immissione sul mercato di questi giocattoli? Il produttore/importatore è ovvio ma se il soggetto che figura sulla confezione risiede in un Paese extra UE le autorità riuscirebbero a risalire la catena di approvvigionamento fino al primo importatore nel territorio dell’UE?

Ebbene la distribuzione degli articoli, in particolare i giocattoli diretti ai bambini, fabbricati in Paesi extra UE e recanti la denominazione di un’impresa che risiede in un altro Paese extra UE sulla confezione, rappresenta la più comune infrazione al Regolamento REACH in quanto il responsabile dell’immissione sul mercato dell’articolo (produttore, importatore o fornitore) non compare sulla confezione di vendita.

 

Il fatto che le confezioni di questi articoli siano in vendita a 1 o 2 euro, da inserire nei migliaia di distributori automatici sparsi per il nostro Paese, non deve far sottovalutare il rischio a cui centinaia, migliaia di bambini possono essere esposti ogni giorno durante la manipolazione dei giocattoli.

 

La mancata individuazione del responsabile dell’immissione sul mercato degli articoli non permette al consumatore di poter richiedere le informazioni sulle sostanze SVHC come da art. 33 (2) di REACH, né permette alle autorità competenti di perseguire il responsabile delle eventuali infrazioni alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (e.g. ftalati contenuti nei giocattoli).

 

Nella figura riporto tre etichette di giocattoli fabbricati in P.R.C. nelle quali l’importatore diretto risiede in altro Paese extra UE (Repubblica di San Marino) e l’importatore effettivo risiede in Italia (pur irrintracciabile dalla confezione) svolgendo una comune attività di commercio senza avere, con ogni probabilità, la seppur minima consapevolezza della responsabilità assunta una volta che inserisce i giocattoli nei distributori automatici.

 

In conclusione:
nel caso in cui un piccolo commerciante venga sanzionato dagli organi di vigilanza si andrà a colpire soltanto l’ultimo anello di una catena distributiva poco virtuosa e comunque un soggetto normalmente ignaro delle responsabilità assunte al momento della commercializzazione dei giocattoli attraverso i distributori automatici di sua proprietà.
Nel caso che i giocattoli commercializzati con questo canale non vengano sottoposti ad un controllo, almeno a campione, si accetta passivamente che la salute dei bambini sia messa a rischio da giocattoli non conformi al regolamento REACH e/o alla norma specifica (direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli).

 

 

 Dott. Gabriele Scibilia

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