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Questo mese mi preme segnalarvi che il 10 Settembre 2015 la Corte di Giustizia europea ha pubblicato la sentenza relativa alla causa C-106/14 con cui ha definitivamente deliberato in merito al dubbio amletico dei produttori/importatori/distributori sul limite dello 0,1% (peso/peso) di una SVHC (Substance of Very High Concern) contenuta in un articolo: il limite è riferito all’articolo complesso o ai singoli articoli che lo compongono?

 

La Corte afferma che non vi è necessità di fare una distinzione tra la situazione di articoli incorporati come componenti di un articolo complesso e quella di articoli presenti in modo isolato (articolo semplice/singolo).
Quindi per ognuno degli articoli incorporati come componenti di un articolo complesso vi è l’obbligo di notifica (si veda art. 7 (2) REACH) e di fornire informazioni (si veda art.33 REACH) quando contiene una sostanza SVHC in una concentrazione in peso superiore allo 0,1%”.

 

In particolare segnalo la evidente criticità nella gestione degli articoli complessi, contenenti due o più articoli, da parte di un importatore dal momento che è indubbiamente difficile per tale soggetto ottenere le informazioni necessarie dai suoi fornitori extra UE, tuttavia l’importatore non è esonerato dall’obbligo di notifica e di comunicazione sopra menzionati. In particolare segnalo che il testing delle possibili SVHC dovrebbe essere già condotto nel Paese extra UE in cui l'articolo viene prodotto mentre un testing, almeno a campione sui vari lotti, dovrebbe essere condotto sull’articolo importato.

 

La Corte chiarisce che l'obbligo di fornire informazioni relative ai destinatari (utilizzatori professionali o industriali) e ai consumatori dell’articolo non si limita ai produttori e agli importatori, ma si applica a tutti gli operatori lungo la catena di approvvigionamento quando questa fornisce un articolo a terzi.

 

In termini realistici mi aspetto che le disposizioni di cui agli artt. 7(2) e 33 siano per lo più disattese a fronte delle seguenti difficoltà:

  • reperimento delle informazioni presso il produttore per gli articoli importati;
  • mancanza di un database organizzato per la gestione degli articoli complessi; fanno eccezione il sistema IMDS (International Material Data System) adottato dall’automotive e il sistema BOMcheck;
  • mancanza di una piattaforma evoluta per lo scambio di informazioni tra produttori extra UE ed importatori UE, tra produttori/importatori UE e distributori/destinatari.

 

Per i dettagli relativi alla causa C-106/14 e alla sentenza del 10 settembre u.s. fate riferimento ai documenti disponibili ai seguenti indirizzi:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150100en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-106/14

 

Per un mio specifico commento sull’argomento si veda il video.

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