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Il 18 marzo u.s. è stato pubblicato nella G.U.R.I. n.65 il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 relativo alla “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose”, regolamento più conosciuto con l’acronimo PIC (Prior Informed Consent). Il decreto aggiorna le sanzioni per le violazioni alla PIC contenute nel Decreto Legislativo n.200 del 27 ottobre 2011.

 

A seguito dell’emanazione del dispositivo di legge nazionale colgo l’occasione per ricordare l’importanza di questo regolamento comunitario troppo spesso sconosciuto alle aziende che operano con l’estero sia per l’importazione che per l’esportazione di sostanze pericolose.

 

Il regolamento PIC impone infatti obblighi per

  • gli importatori di sostanze chimiche vietate o sottoposte a rigorose restrizioni dalla normativa UE o soggette alla procedura PIC secondo la convenzione di Rotterdam.
  • gli esportatori di sostanze chimiche nei paesi extra-UE. L’esportazione di queste sostanze chimiche è soggetta a due tipi di requisiti:
    1. la notifica dell’esportazione e, in taluni casi,
    2. il consenso esplicito.

 

Il regolamento PIC suddivide le sostanze chimiche nelle seguenti categorie/sottocategorie:

  • Pesticidi, suddivisi in
    1. pesticidi usati come prodotti fitosanitari (PPP) di cui al regolamento (CE) n. 1107/200921;
    2. b. altri pesticidi, come i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE22 e i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE;
  • Sostanze chimiche industriali, suddivise in
    1. sostanze chimiche ad uso professionale;
    2. sostanze chimiche destinate all’uso da parte del grande pubblico.

Prendendo a riferimento la guida ECHA “Orientamenti per l'attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose” (versione 1.1 del luglio 2015) le sostanze soggette al regolamento PIC possono essere individuate nei seguenti allegati “aggiornati”:

 

Allegato I Parte 1 - Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione
Questa parte elenca le sostanze chimiche o i gruppi di sostanze chimiche soggetti a notifica di esportazione. L'elenco comprende tutte le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'UE in almeno una delle sottocategorie d'uso (cioè pesticidi usati come prodotti fitosanitari, altri pesticidi quali i biocidi, sostanze chimiche industriali ad uso professionale e sostanze chimiche industriali destinate all'uso da parte del grande pubblico). Include inoltre le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (a esclusione di alcune sostanze chimiche elencate nella parte 3 ma escluse dalla parte 1 poiché soggette a divieto di esportazione).

 

Allegato I Parte 2 - Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC
Questa parte elenca le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC perché vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE in una delle categorie d'uso della convenzione di Rotterdam (pesticida o sostanza chimica industriale). Oltre all'obbligo di notifica dell'esportazione, perché l'esportazione sia concessa è necessario anche il consenso esplicito del paese importatore.

 

Allegato I Parte 3 - Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC
Questa parte elenca le sostanze chimiche o i gruppi di sostanze chimiche soggetti alla procedura PIC (e che figurano nell'allegato III della convenzione di Rotterdam). Le voci che figurano nella parte 3 sono soggette all’obbligo di notifica dell’esportazione, oltre che al consenso esplicito, tranne quando una risposta sull’importazione è pubblicata nella circolare PIC e determinati criteri risultano soddisfatti.

 

È opportuno introdurre alcune definizioni per comprendere quanto previsto per le sostanze pericolose contenute nella Parte 3:

Procedura PIC: è un meccanismo per ottenere e divulgare formalmente le decisioni delle parti importatrici in merito alla volontà di permettere o meno in futuro l’importazione di determinate sostanze chimiche. Il principio chiave è che la spedizione di tali sostanze chimiche non deve avvenire senza il previo assenso informato della parte importatrice.


Circolare PIC: raccoglie le decisioni comunicate al segretariato della convenzione di Rotterdam da parte delle autorità nazionali designate in materia di importazione di sostanze contenute nella Parte 3. Dalla circolare si evince se la parte importatrice (stato firmatario della convenzione) ha già acconsentito all’importazione della sostanza pericolosa di interesse senza attivare la procedura PIC.
La circolare PIC è messa a disposizione dei soggetti interessati tramite il sito della convenzione (www.pic.int).

 

In sintesi il regolamento PIC impone di ottenere il consenso esplicito del paese importatore prima dell’esportazione di:

  • sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (cioè quelle elencate nella parte 3 dell’allegato I);
  • sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (cioè quelle elencate nella parte 2 dell’allegato I);
  • miscele contenenti sostanze elencate nella parte 2 o 3 dell’allegato I in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento CLP.

ALLEGATO V - Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione

Allegato V, parte 1: inquinanti organici persistenti (POP) elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, ai sensi delle disposizioni della stessa. Per l’elenco aggiornato fare riferimento al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals

 

Allegato V, parte 2: sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, ai sensi delle disposizioni della stessa. Per l’elenco aggiornato fare riferimento al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/annex-v-part-2

 

Dott. Gabriele Scibilia

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