Stato dell’arte (in breve)
Il Decreto Ministeriale 28 gennaio 1992 recante “Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee” ha recepito per la prima volta nel nostro Paese il modello di scheda dati di sicurezza a 16 sezioni ed in particolare all’articolo 11 riporta che:
…omissis… La responsabilità delle informazioni figuranti nelle suddette voci (sezioni) incombe alla persona responsabile dell’immissione del preparato sul mercato.
Successivamente la legislazione comunitaria ha individuato una “persona fisica” responsabile della compilazione del documento così come da ultimo riportato dall’allegato II parte A del Regolamento (UE) 2015/830:
0.2. Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza
…omissis…
0.2.3. Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento.
E quindi …
Dall’indeterminatezza della persona fisica responsabile del documento la cui conformità ai requisiti di legge ricadeva genericamente sul legale rappresentante dell’impresa (persona responsabile dell’immissione del preparato sul mercato) siamo passati all’individuazione di una “persona competente” che deve compilare il documento.
Manca però un dispositivo di legge comunitario che definisca le competenze specifiche di una tale persona “competente”. Questa carenza è ancora più drammatica considerando il contesto legislativo UE sempre più complesso ed articolato che conta sull’assoluta conformità della scheda dati di sicurezza per l’implementazione degli ulteriori obblighi di legge contenuti nella cosiddetta “downstream legislation” da parte degli altri attori coinvolti nella catena di approvvigionamento dei prodotti chimici.
Paradossalmente la Turchia, Paese extra UE, ha già vigente un dispositivo di legge sulle sostanze e miscele pericolose (N° 29204 del 13/12/2014) nel quale si prescrive che la redazione delle SDS deve essere effettuata esclusivamente da esperti, inseriti nella lista ufficiale delle “persone competenti”, certificati dal TURKAK (Turkish Accreditation Agency) dopo il superamento di un esame.
La definizione della “persona competente”
Per venire incontro a questa esigenza di chiarezza e in mancanza di un dispositivo di legge comunitario, l’associazione EPTAS (Associazione degli Esperti della Prevenzione per la Tutela dell’Ambiente e della Salute) ha definito le competenze professionali della “persona competente” indicata dal Regolamento UE 2015/830 e ha ridenominato tale persona quale “Responsabile Schede Dati di Sicurezza” (RSDS).
In particolare EPTAS:
Conclusioni
Considerato l’impatto del Regolamento REACH sulle attività industriali e professionali delle imprese operanti nel territorio dell’Unione Europea, è, a mio avviso, indispensabile che un’impresa deleghi al più presto la responsabilità della compilazione della SDS ad una “persona competente”, interna o esterna, in possesso della certificazione RSDS rilasciata da Kiwa Cermet Italia.
Dott. Gabriele Scibilia
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