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Ritengo che la scadenza del 1° giugno relativa all’etichettatura CLP degli imballaggi contenenti miscele pericolose rappresenti, almeno nel nostro Paese, un case study sul “non detto”.

 

Un’indagine mirata sull’argomento presso i rivenditori (i “distributori” secondo la definizione del Reg. CLP) farebbe tristemente comprendere il livello di conoscenza/consapevolezza di questi soggetti di fronte ai loro “obblighi” CLP.

 

Ebbene, gli obblighi di rietichettatura degli imballaggi che riportano l’ormai obsoleta etichetta redatta secondo la DPD (1999/45/CE) sostituita dalla “nuova” etichetta redatta secondo il Regolamento CLP, ricadono sul rivenditore e a tale proposito ECHA ha pure dedicato una pagina web ai “retailers/rivenditori” che riporto qui di seguito per comodità di lettura:

 

Ritiro dalla vendita dei prodotti chimici con etichette obsolete
Da 1° giugno 2017, tutti i prodotti chimici immessi sul mercato devono essere etichettati conformemente al regolamento relativo alla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).

Il regolamento CLP è ora l’unica normativa applicabile alla classificazione e all’etichettatura sia di sostanze che di miscele e per queste ultime segna la fine del periodo transitorio. Dal 1º giugno in poi, potranno essere vendute solo le sostanze chimiche pericolose le cui etichette recano i pittogrammi CLP.

Le aziende dovranno classificare, etichettare e imballare adeguatamente le loro sostanze chimiche pericolose prima di immetterle sul mercato. Se sui vostri scaffali avete ancora prodotti con etichette che soddisfano i requisiti della normativa precedente, assicuratevi che tali prodotti o non siano più venduti o siano riclassificati e rietichettati conformemente alle disposizioni del regolamento CLP.

Lo scopo della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze chimiche pericolose è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente nonché di facilitare la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli. Il regolamento CLP si basa sul Sistema mondiale armonizzato concordato in seno all’ONU.
Gli helpdesk nazionali possono aiutarvi rispondendo alle domande sui vostri obblighi ai sensi del regolamento CLP.

Informatevi sulle disposizioni del CLP e applicatele!
(testo tratto da https://echa.europa.eu/it/clp-2017)

 

Prendiamo in esame la situazione in Italia.

Il testo sopraindicato è rivolto alla piccola, media, grande rivendita di prodotti chimici e dovrebbe chiarire gli obblighi dei soggetti coinvolti, ma qualche dubbio mi sovviene:

  1. Come fa il rivenditore a sapere che esiste il CLP, che esisteva una scadenza al 1° giugno 2017 e che esiste la pagina web di ECHA?
    Sono a conoscenza che alcune associazioni di categoria hanno inviato circolari ai loro associati ma in termini di copertura dei soggetti interessati e di efficacia arriviamo all’1% a livello nazionale?
  2. La pagina web di ECHA riporta: “Le aziende dovranno classificare, etichettare e imballare adeguatamente le loro sostanze chimiche pericolose prima di immetterle sul mercato”.
    Quali aziende?
    Le sostanze chimiche pericolose?
    I dubbi si concretizzano...

    La signora Maria, titolare della sua piccola rivendita, che in qualche modo è riuscita a giungere sulla pagina di ECHA e a leggerne il testo, comprenderà di rientrare nelle “aziende” sopraindicate o piuttosto considererà l’obbligo applicabile ai soli Produttori (gli “utilizzatori a valle/formulatori” secondo CLP/REACH)?

    La signora Maria apprende che l’obbligo si applica alle “sostanze chimiche” e non alle miscele … ma le sostanze sono già etichettate secondo il regolamento CLP al più tardi dal 1° dicembre 2012!

A questo punto mi sembra opportuno introdurre il concetto di “non detto”:
Il termine non detto si riferisce a ciò che, in una comunicazione, non è statuito in modo espresso, che viene taciuto o tenuto nascosto nel discorso di un individuo o di un gruppo di persone, oppure, viene espresso in modo implicito o sottinteso.(tratto da Wikipedia).

 

Ebbene, si è stabilita una comunicazione tra fornitore e rivenditore della miscela?
Si è dato forse per scontato che ogni attore doveva conoscere i propri obblighi ed era superfluo comunicare le informazioni (il “non detto”)?

 

È ragionevole aspettarsi che soltanto una collaborazione efficace tra il fornitore della miscela (utilizzatore a valle/formulatore, distributore o importatore) ed il rivenditore può consentire una tutela dei consumatori (utilizzatori finali) attraverso una informazione corretta sui pericoli della miscela.

 

A tale proposito rilevo due criticità:

  1. Il fornitore ha inviato al rivenditore, e se sì quando, una o più comunicazioni riguardanti l’obbligo di rietichettatura degli imballaggi?
    Ha un’evidenza della ricezione da parte del destinatario?
  2. Nel caso di mancata comunicazione il rivenditore normalmente:
    a)    Non ha la competenza del fornitore sul regolamento CLP (ne ignora l’esistenza?)
    b)    Non conosce la composizione della miscela però “deve” rietichettare l’imballaggio entro il 31 maggio 2017.

Per quanto sopra, in mancanza di una parte attiva del fornitore sulla questione, la rietichettatura da parte del rivenditore rientra nella pura fantascienza!

 

Alcune riflessioni finali …

 

Il danno economico
Il rivenditore che non riesce a conformarsi all’obbligo CLP “deve” smaltire miscele ancora utilizzabili con un doppio danno economico:
-    il costo di acquisto della miscela da rivendere, e
-    il costo di smaltimento della miscela per l’imballaggio non conforme.
Lascio a Voi ogni commento di merito.

 

Sanzioni e responsabilità
Il fornitore, in base allo storico delle vendite, riesce normalmente a determinare il “turn over” a scaffale delle miscele. A tale proposito risulta determinante la data nella quale il fornitore ha aggiornato l’etichetta di pericolo delle miscele al regolamento CLP in modo tale da consentire:

  • la consegna al rivenditore, in tempo utile, di imballaggi con l’etichetta CLP e conseguentemente l’esaurimento degli imballaggi a scaffale, riportanti l’etichetta DPD, prima della scadenza del 31 maggio 2017, e/o
  • la fornitura al rivenditore di etichette CLP per gli imballaggi riportanti l’etichetta obsoleta.

Per quanto sopra le sanzioni secondo il Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (15.000-90.000 € ) per l’etichettatura non conforme al CLP ed i conseguenti contenziosi generatisi tra fornitori e rivenditori potranno avere un epilogo variabile in funzione delle azioni effettuate dall’eventuale parte attiva e, se del caso, dalla loro tempistica.

 

In pratica gli attori in gioco potranno dimostrare di aver agito con la “diligenza del buon padre di famiglia” soltanto tramite la produzione di evidenze oggettive in base alle quali si potrà assegnare la responsabilità per un’etichettatura non conforme degli imballaggi contenenti miscele.

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

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