Superata la scadenza del 31 maggio u.s. la registrazione delle sostanze phase-in è stata posta in archivio e finalmente dal 1° giugno 2018 si applica l’art.5 del regolamento REACH:
Articolo 5
Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati («no data, no market»)
Fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.
Il “no data, no market” è perentorio, senza possibilità di deroghe, tuttavia un registrante dovrebbe chiedersi, ove ricorra il caso, come proteggere il business legato alla sostanza registrata da comportamenti sleali di imprese basate nel proprio Paese e soprattutto in altri Paesi dell’Unione Europea.
A fronte dei costi sostenuti per la registrazione di una sostanza (tassa inclusa) il sistema di vigilanza nel territorio dell’UE dovrebbe essere efficace al fine di salvaguardare il business delle imprese diligenti che potrebbero essere gravemente danneggiate da competitors sleali, privi della registrazione obbligatoria della sostanza di interesse.
In pratica …
i “focal points” nazionali che riceveranno una segnalazione dall’autorità competente di un altro Paese UE quanto tempo impiegheranno a bloccare l’immissione sul mercato di una sostanza non registrata sanzionando l’impresa sleale?
Un mancato tempismo dell’organo di vigilanza nazionale determinerebbe il crollo del business di un impresa che ha regolarmente registrato la sua sostanza e quindi l’evidenza di una incrinatura nella credibilità del “sistema REACH” stabilito dall’Unione Europea.
A pensare male ci si azzecca …
Prendiamo ad esempio il caso degli articoli provenienti da Paesi extra UE.
Considerata la numerosità degli articoli immessi nel territorio dell’UE gli organi di vigilanza nazionali riescono al momento ad intercettare solo una ridottissima percentuale di articoli non conformi al regolamento REACH, in particolare alle restrizioni indicate nell’allegato XVII, e a tale proposito l’elenco settimanale degli articoli non conformi del Rapex è numericamente infinitesimale rispetto al numero degli articoli trattati nell’UE.
Per articoli nonché per sostanze “illecitamente” immesse sul mercato le imprese dovranno necessariamente inviare una segnalazione/denuncia alle autorità competenti per tutelare il proprio business e poi aspettare l’adozione dei provvedimenti pertinenti.
Siete pronti per questo?
Aspetto i vostri commenti all’indirizzo scibilia@flashpointsrl.com
Dott. Gabriele Scibilia
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