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L’Enforcement Forum ECHA ha dato il via al progetto REACH-EN-Force-8 (REF-8) alla fine del 2018 e dopo il necessario tempo per la messa a punto, gli ispettori REACH-CLP-BPR hanno iniziato dal gennaio 2020 a controllare le sostanze, miscele, biocidi ed articoli venduti online in tutti i paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Qui la comunicazione ufficiale di ECHA.

Il REF 8 ha come obiettivo la verifica di tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione dei seguenti regolamenti:

  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
  • Regolamento CE 1907/2006 (REACH)
  • Regolamento UE 528/2012 (BPR)

venduti on line da piattaforme quali ad esempio Amazon, eBay, Alibaba, ecc. destinati al grande pubblico e ai professionisti.

 

Gli ispettori hanno il compito di verificare se gli acquirenti sono informati dell'esistenza di sostanze pericolose prima che l'acquisto sia completato.

 

A partire da questo articolo di Pillole di REACH inizio ad esaminare le varie disposizioni applicabili ad una vendita di prodotti on line.

 

Pubblicità di sostanze, miscele e biocidi venduti on line

 

a. Sostanze e miscele

Il prodotto che viene proposto sul web ai potenziali acquirenti (utilizzatori professionali e consumatori) deve essere caratterizzato per la sua eventuale pericolosità ai sensi dell’art.48 del Reg. CLP:

Articolo 48 Regolamento CE 1272/2008 (CLP) - Pubblicità
1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione.
2. Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta.
Il primo comma lascia impregiudicata la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Per quanto sopra tutti i pericoli delle sostanze e delle miscele pericolose devono essere indicati appropriatamente indicando almeno le classi di pericolo e le pertinenti categorie di pericolo.

 

Le sostanze comunemente offerte on line sono acetone, alcol etilico, ammoniaca, ecc. mentre le miscele più comuni sono vernici spray, detergenti, disgorganti, candeggina, ecc.

 

b. Biocidi

Innanzitutto vi riporto la definizione di biocida del Regolamento BPR:

— qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,
— qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

 

A titolo esemplificativo i biocidi più comuni sono: disinfettanti, battericidi, germicidi, insettorepellenti, topicidi, pitture antivegetative, ecc.

 

In aggiunta a quanto indicato al punto a) la pubblicità relativa ai biocidi deve conformarsi al disposto dell’art.72 del Reg. BPR:

 

Articolo 72 Regolamento UE 528/2012 (BPR) - Pubblicità

1. Oltre a rispettare il regolamento (CE) n. 1272/2008, qualsiasi annuncio pubblicitario di biocidi è accompagnato dalle frasi «Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.». Le frasi sono chiaramente distinguibili e leggibili rispetto al resto dell’annuncio.
2. L’inserzionista può sostituire il termine «biocidi» nelle frasi obbligatorie con un riferimento chiaro al tipo di prodotto pubblicizzato.

3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscono al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. In ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.

 

Ritengo che le attività di vigilanza degli Ispettori REACH-CLP-BPR come pure le verifiche dei consumatori più attenti possono risultare dei validi deterrenti alla presentazione on line di prodotti privi delle informazioni “obbligatorie” previste dai regolamenti sopraindicati.

 

Ai responsabili delle piattaforme di vendita on line consiglio ... “Tempus fugit”!

 

Vi aspetto a marzo per la seconda parte.

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

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