Le ultime quattro settimane sono state ricche di novità in materia di prodotti con azione biocida per la pubblicazione di dispositivi regolatori nazionali aventi come scopo la semplificazione delle procedure autorizzative dei disinfettanti a causa della loro carenza sul mercato comunitario dovuta ad una domanda enormemente più grande rispetto all’offerta.
In questo articolo affronto il tema della deroga dall’autorizzazione secondo il Regolamento UE 528/2012 dei prodotti per la disinfezione delle mani e delle superfici (Product Type 1 e 2, in breve PT1 e PT2) in questo periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.
Procedura di deroga dall’autorizzazione secondo l’art.55(1) del Reg. UE 528/2012
Durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, su input della Commissione Europea, gli Stati membri ed ECHA hanno concordato il 31 Marzo u.s. che i prodotti per la disinfezione delle mani e delle superfici (PT1 e PT2) possono rientrare nella deroga prevista dall’art.55(1) del Reg. BPR:
1. In deroga agli articoli 17 e 19, un’autorità competente può permettere, per un periodo massimo di 180 giorni, la messa a disposizione sul mercato o l’uso di biocidi che non rispettano le condizioni di autorizzazione stabilite nel presente regolamento, per un utilizzo limitato e controllato e sotto la supervisione dell’autorità competente, qualora ciò sia reso necessario da un pericolo che minaccia la salute pubblica, la salute animale o l’ambiente e che non può essere combattuto con altri mezzi.
L’autorità competente di cui al primo comma informa senza indugio le altre autorità competenti e la Commissione della misura presa e delle relative motivazioni. L’autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti e la Commissione della revoca della misura.
Su richiesta motivata dell’autorità competente la Commissione decide, senza indugio e mediante atti di esecuzione, se e a quali condizioni la misura presa dall’autorità competente in questione può essere prolungata per un periodo non superiore a 550 giorni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 82, paragrafo 3.
In Italia un’impresa che vuole ottenere la deroga per un prodotto deve:
Ricordo che il periodo di validità della deroga è soltanto di 180 giorni, eccezionalmente prorogabile fino a 550 giorni. L’opportunità è comunque importante considerato che i costi ed i tempi di autorizzazione previsti dagli artt.17 e 19 del Regolamento UE 528/2012 sono praticamente tendenti a zero rispetto alla procedura ordinaria e che contestualmente si riesce a soddisfare la richiesta dei consumatori alla ricerca quotidiana di validi prodotti disinfettanti.
Per scaricare la procedura di deroga nazionale messa a punto dal Ministero della Salute cliccare qui
Per maggiori informazioni potete scrivermi all’indirizzo scibilia@flashpointsrl.com
Anticipo che a Maggio l’appuntamento sarà con la procedura semplificata di registrazione dei presidi Medico Chirurgici!
Grazie per l’attenzione.
Dott. Gabriele Scibilia
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