Considerato che l’articolo 22 (1) del Reg. REACH impone ai dichiaranti (dichiaranti individuali o il dichiarante capofila e altri membri di una trasmissione comune) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’ECHA, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020 per definire, finalmente, i termini relativi all’aggiornamento dei dossier di registrazione già presentati dalle imprese comunitarie.
I principali aggiornamenti e le relative tempistiche sono riassunti nella seguente tabella:
Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante |
La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui la modifica in questione ha effetto.
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Modifiche della composizione della sostanza |
La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui inizia la fabbricazione o l’importazione con la modifica della composizione della sostanza in questione.
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Modifiche della fascia di tonnellaggio |
La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data seguente:
Nel caso di cessazione della fabbricazione o dell’importazione, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui cessa la fabbricazione o l’importazione. Nel caso di ripresa della fabbricazione o dell’importazione da parte del dichiarante la registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia prima della ripresa della fabbricazione o dell’importazione.
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Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati |
La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi da:
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Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente |
La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui il dichiarante viene a conoscenza o si possa ragionevolmente ritenere che sia venuto a conoscenza delle nuove informazioni in questione.
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Modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata |
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Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro |
La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 12 mesi dalla data in cui viene individuata la necessità di aggiornare o modificare la relazione sulla sicurezza chimica o gli orientamenti per un uso sicuro di cui all’allegato VI, sezione 5, del Reg. REACH.
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Proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X |
La registrazione deve essere aggiornata al fine di includere la proposta di sperimentazione e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui il dichiarante individua la necessità di effettuare uno o più test di cui agli allegati IX o X di tale regolamento. Questo termine non si applica nel caso di una proposta di sperimentazione messa a punto nell’ambito di una strategia di sperimentazione riguardante un gruppo di sostanze. In tal caso, piuttosto, le registrazioni interessate sono aggiornate e trasmesse all’Agenzia entro 12 mesi dalla data in cui il dichiarante o i dichiaranti individuano la necessità di effettuare uno o più test di cui agli allegati IX o X del Reg. REACH.
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Modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione |
La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui la modifica è effettuata.
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Il testo completo del regolamento lo trovate qui
Per maggiori informazioni potete scrivermi all’indirizzo: scibilia@flashpointsrl.com
Dott. Gabriele Scibilia
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