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Considerato che l’articolo 22 (1) del Reg. REACH impone ai dichiaranti (dichiaranti individuali o il dichiarante capofila e altri membri di una trasmissione comune) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’ECHA, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020 per definire, finalmente, i termini relativi all’aggiornamento dei dossier di registrazione già presentati dalle imprese comunitarie.

 

I principali aggiornamenti e le relative tempistiche sono riassunti nella seguente tabella:

 

Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante

La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui la modifica in questione ha effetto.

 

Modifiche della composizione della sostanza

La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui inizia la fabbricazione o l’importazione con la modifica della composizione della sostanza in questione.

 

Modifiche della fascia di tonnellaggio

La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data seguente:

  1. nel caso in cui siano generati nuovi dati per un aggiornamento derivante dall’applicazione dell’allegato VII o dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la data in cui sono state ricevute tutte le relazioni di prova finali necessarie per l’aggiornamento; è avviata la negoziazione di un contratto con un laboratorio di sperimentazione per tutti i test pertinenti entro 3 mesi dalla data in cui è raggiunta la fascia di tonnellaggio superiore.
  2. nei casi che non rientrano nella lettera a), la data in cui si raggiunge la fascia di tonnellaggio superiore.

Nel caso di cessazione della fabbricazione o dell’importazione, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui cessa la fabbricazione o l’importazione.

Nel caso di ripresa della fabbricazione o dell’importazione da parte del dichiarante la registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia prima della ripresa della fabbricazione o dell’importazione.

 

Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati

La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi da:

  1. nel caso di un nuovo uso identificato, la data in cui il dichiarante riceve tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dei rischi per questo nuovo uso;
  2. in caso di nuovo uso sconsigliato, la data in cui il dichiarante dispone di tutte le informazioni sui rischi associati a tale uso.

 

Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente

La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui il dichiarante viene a conoscenza o si possa ragionevolmente ritenere che sia venuto a conoscenza delle nuove informazioni in questione.

 

Modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata
  1. a seguito dell’aggiunta, modifica o soppressione di una classificazione armonizzata nell’allegato VI del Reg. CLP la registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro la data a decorrere dalla quale si applica tale modifica.
  2. a seguito dell’adeguamento della classificazione di una sostanza a seguito di una nuova valutazione a norma dell’articolo 15 del Reg. CLP la registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione di modificare la classificazione e l’etichettatura della sostanza.

 

Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro

La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 12 mesi dalla data in cui viene individuata la necessità di aggiornare o modificare la relazione sulla sicurezza chimica o gli orientamenti per un uso sicuro di cui all’allegato VI, sezione 5, del Reg. REACH.

 

Proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X

La registrazione deve essere aggiornata al fine di includere la proposta di sperimentazione e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui il dichiarante individua la necessità di effettuare uno o più test di cui agli allegati IX o X di tale regolamento.

Questo termine non si applica nel caso di una proposta di sperimentazione messa a punto nell’ambito di una strategia di sperimentazione riguardante un gruppo di sostanze. In tal caso, piuttosto, le registrazioni interessate sono aggiornate e trasmesse all’Agenzia entro 12 mesi dalla data in cui il dichiarante o i dichiaranti individuano la necessità di effettuare uno o più test di cui agli allegati IX o X del Reg. REACH.

 

Modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione

La registrazione deve essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui la modifica è effettuata.

 

 

Il testo completo del regolamento lo trovate qui

 

Per maggiori informazioni potete scrivermi all’indirizzo: scibilia@flashpointsrl.com

 

Dott. Gabriele Scibilia

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