Venerdì 13 novembre è stato finalmente pubblicato il Regolamento UE 2020/1676 nella G.U.U.E. serie L379. Il regolamento prevede un’agevolazione formidabile per tutti i produttori di pitture che offrono all’utilizzatore professionale o al consumatore pitture a tinta personalizzata prodotte tramite un tintometro posto all’interno di un punto vendita.
Il numero di tinte realizzabili con i sistemi tintometrici per il numero di basi tintometriche disponibili per singolo produttore di pitture determinano numeri esorbitanti di formulazioni (migliaia, decine di migliaia o più) che non possono essere realisticamente notificate in accordo all’allegato VIII ed in “in tempo reale” dal rivenditore che le produce tramite un tintometro elettronico.
A questo proposito riporto uno stralcio del consideranda (2) al regolamento che rappresenta oggettivamente la situazione preoccupante generatasi nel caso in cui gli obblighi di cui all’allegato VIII del regolamento CLP si fossero applicati alle pitture colorate, personalizzate per il cliente, prodotte con il tintometro:
Per soddisfare le richieste dei clienti di tonalità di pittura molto specifiche, ai responsabili della formulazione può essere chiesto di formulare e fornire pitture con un numero quasi illimitato di composizioni diverse. Ai fini della conformità alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria, i responsabili della formulazione dovrebbero pertanto trasmettere le informazioni e creare UFI in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche, molte delle quali, nella realtà, potrebbero non essere mai fornite, oppure dovrebbero rinviare ciascuna fornitura presso il punto vendita fino all’avvenuta trasmissione delle informazioni e creazione dell’UFI. In entrambi i casi l’onere per il settore delle pitture personalizzate sarebbe sproporzionato.
Per quanto sopra espresso il Regolamento UE 2020/1677 dispone l’esenzione delle pitture personalizzate dagli obblighi di cui all’allegato VIII del CLP ovvero la generazione dell’UFI e la notifica PCN della miscela che presenta pericoli per la salute e/o pericoli fisici.
Tuttavia, per rendere praticabile la risposta di emergenza sanitaria, è stato necessario modificare l’articolo 25 del regolamento CLP prevedendo l’inserimento degli UFI delle miscele contenute nella pittura personalizzata, in ordine decrescente di concentrazione, nelle informazioni supplementari dell’etichetta della pittura. Inoltre, come disposizione ulteriore per le miscele contenute in concentrazione superiore al 5%, la concentrazione deve essere riportata accanto al corrispondente UFI nelle informazioni supplementari dell’etichetta di pericolo.
Il testo completo del regolamento lo trovate qui, per maggiori informazioni potete scrivermi.
Dott. Gabriele Scibilia
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