A fronte di un tiepido approccio delle imprese al regolamento e alla produzione di carta, consistente in allegati IV firmati dai clienti, senza prevedere un sistema di gestione dei nuovi obblighi con un necessario adeguamento dell’organizzazione aziendale, mi permetto di evidenziare che
il Regolamento (UE) 2019/1148 costituisce un dispositivo di legge comunitario in materia di “antiterrorismo”
e non un dispositivo di carattere regolatorio per la gestione delle sostanze chimiche quali ad esempio REACH, CLP, PIC, ecc.
Considerato che i nuovi obblighi sono stati gestiti, se del caso, dall’ufficio regolatorio aziendale, significa che il management non ha ancora compreso la portata del regolamento e la gestione degli adempimenti è stata allocata di default alla persona che si occupa di implementazione degli obblighi di cui al regolamento REACH, CLP, ecc.
È opportuno che le imprese comprendano al più presto l’equivoco ed affrontino con attenzione ed efficacia le problematiche relative all’implementazione delle nuove disposizioni.
Repetita iuvant.
In particolare desidero segnalarvi un paio di aspetti che meritano un approfondimento anche di tipo tecnologico per la creazione di un archivio di evidenze oggettive da mostrare all’autorità competente in caso di richieste specifiche.
Conservazione delle informazioni
Per la messa a disposizione di precursori soggetti a restrizione un operatore economico è tenuto a conservare le informazioni riguardanti:
per almeno 18 mesi dalla data della transazione.
Per ottemperare a quanto sopraindicato l’operatore economico deve chiedere al potenziale cliente di compilare la «dichiarazione del cliente» che figura nell’allegato IV del regolamento. Per conservare le informazioni relative al documento attestante l’identità, l’operatore economico dovrebbe, come minimo, registrare il nome che figura su tale documento e il numero di documento.
Prova della consegna
I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni potrebbero provocare gravi danni se dirottati e utilizzati impropriamente per fabbricare esplosivi artigianali perciò la persona che acquista o riceve precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per conto del suo datore di lavoro deve essere ufficialmente autorizzata a rappresentarlo per queste attività.
La Commissione Europea raccomanda di richiedere una prova della consegna dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e una firma leggibile della persona che agisce per conto del cliente, in modo da poter identificare tutti gli attori della catena di approvvigionamento.
Per le informazioni salienti del Regolamento ho realizzato un video esplicativo sul nostro canale YouTube.
Se non avete di pronta disponibilità una soluzione tecnologica per la gestione delle evidenze oggettive relative alla prova della consegna e, contestualmente, alla conservazione delle informazioni nelle transazioni con i clienti vi invito a dare un’occhiata alla nostra soluzione che può esservi utile.
Per chiarimenti sulle disposizioni del regolamento potete scrivermi all’indirizzo scibilia@flashpointsrl.com
Dott. Gabriele Scibilia
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