A seguito della nuova classificazione armonizzata (CLH) come CMR di categoria 1A o 1B alcune sostanze devono essere incluse nelle appendici dell’allegato XVII di REACH al fine di rendere cogenti le restrizioni di cui alle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII applicabili a queste sostanze, in quanto tali o contenute in altre sostanze o contenute in miscele.
Ricordo che:
L’allegato XVII dispone il divieto di immissione sul mercato ed uso delle sostanze incluse nelle voci 28, 29 e 30:
per il consumatore (privato) quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
ATTENZIONE!
I fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle sostanze o miscele, che rientrano nelle voci 28-29-30, riporti in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente frase: «Uso ristretto agli utilizzatori professionali».
Quando si applicano le nuove restrizioni?
A partire dal 1° marzo 2022.
Qui di seguito il link alla bozza di regolamento che aggiorna le appendici dell’allegato XVII e le sostanze interessate.
Segnalo che, tra le sostanze oggetto di restrizione, è presente la 2-butanone ossima, storico agente anti-pelle utilizzato nel settore delle vernici.
Per maggiori informazioni potete scrivermi.
Dott. Gabriele Scibilia
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