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A seguito della nuova classificazione armonizzata (CLH) come CMR di categoria 1A o 1B alcune sostanze devono essere incluse nelle appendici dell’allegato XVII di REACH al fine di rendere cogenti le restrizioni di cui alle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII applicabili a queste sostanze, in quanto tali o contenute in altre sostanze o contenute in miscele.

 

Ricordo che:

  • la voce 28 si riferisce alle sostanze classificate come:
    •    cancerogene di categoria 1A nella parte 3 dell’allegato VI del CLP, elencate nell’appendice 1
    •    cancerogene di categoria 1B nella parte 3 dell’allegato VI del CLP, elencate nell’appendice 2

  • la voce 29 si riferisce alle sostanze classificate come:
    •    mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A nella parte 3 dell'allegato VI del CLP, elencate nell’appendice 3
    •    mutagene sulle cellule germinali di categoria 1B nella parte 3 dell'allegato VI del CLP, elencate nell’appendice 4

  • la voce 30 si riferisce alle sostanze classificate come:
    •    tossiche per la riproduzione di categoria 1A nella parte 3 dell'allegato VI del CLP, elencate nell’appendice 5
    •    tossiche per la riproduzione di categoria 1B nella parte 3 dell'allegato VI del CLP, elencate nell’appendice 6

 

L’allegato XVII dispone il divieto di immissione sul mercato ed uso delle sostanze incluse nelle voci 28, 29 e 30:

  • in quanto tali,
  • come componenti di altre sostanze, o
  • contenute in miscele,

per il consumatore (privato) quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

  • al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nella parte 3, dell’allegato VI del CLP, oppure
  • al limite di concentrazione generico pertinente indicato nella parte 3, dell’allegato I del CLP.

 

ATTENZIONE!

 

I fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle sostanze o miscele, che rientrano nelle voci 28-29-30, riporti in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente frase: «Uso ristretto agli utilizzatori professionali».

 

Quando si applicano le nuove restrizioni?
A partire dal 1° marzo 2022.

 

Qui di seguito il link alla bozza di regolamento che aggiorna le appendici dell’allegato XVII e le sostanze interessate.

 

Segnalo che, tra le sostanze oggetto di restrizione, è presente la 2-butanone ossima, storico agente anti-pelle utilizzato nel settore delle vernici.

 

Per maggiori informazioni potete scrivermi.

 

Dott. Gabriele Scibilia

 

 

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