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La vendita on-line di un prodotto chimico presenta numerose insidie considerate tutte le normative vigenti attualmente nel territorio dell’Unione Europea.

 

Il gestore della piattaforma on-line e il venditore devono valutare attentamente l’applicabilità delle normative indicate nell’allegato I al Regolamento (UE) 2019/1020 (sorveglianza del mercato) nonché le normative relative all’export considerato che il destinatario può essere basato anche in un Paese extra UE.

 

L’approccio che consiglio è il seguente:

  1. Verifica della conformità del prodotto chimico immesso sul mercato UE destinato sia al consumatore che all’utilizzatore professionale.
  2. Verifica dell’esportabilità del prodotto chimico in un dato Paese extra UE e, se del caso, le condizioni per le quali l’esportazione è consentita.

Per la verifica di cui al punto 1. è richiesto innanzitutto al venditore e alla piattaforma on-line di soddisfare le seguenti disposizioni:

 

Articolo 48 Regolamento CE 1272/2008 (CLP) - Pubblicità
1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione.
2. Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta.
Il primo comma lascia impregiudicata la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

 

Per quanto sopra tutti i pericoli delle sostanze e delle miscele pericolose devono essere indicati appropriatamente indicando almeno le classi di pericolo e le pertinenti categorie di pericolo (per es. Tossicità acuta orale, categoria 3).
L’obbligo sussiste indipendentemente dal tipo di destinatario, consumatore o utilizzatore professionale.

 

Articolo 31 Regolamento CE 1907/2006 (REACH) – Scheda dati di sicurezza per l’utilizzatore professionale

  • Fornitura obbligatoria
    1. Il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:
    …omissis…

  • Fornitura su richiesta
    3. Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:
    …omissis…

Per quanto sopra l’acquirente, che richiede la fattura per l’acquisto della sostanza o miscela in quanto titolare di partita IVA, deve ricevere la scheda dati di sicurezza secondo l’art.31(1) o può richiedere la scheda secondo l’art. 31(3).
È pacifico che la scheda, alla data dell’ultima revisione, deve essere disponibile per la consegna all’utilizzatore professionale.

 

Nessuna consegna della scheda è prevista dal regolamento REACH per un acquirente che agisce in qualità di consumatore (privato).

 

Ma non finisce qui…

 

Infatti, un prodotto chimico può rientrare anche in altre normative comunitarie incluse nell’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1020 quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
  • Direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol
  • Regolamento (CE) 648/2004 relativo ai detergenti
  • Regolamento (UE) 2019/1148 relativo ai precursori di esplosivi
  • Ecc…

 

Quando poi l’acquirente è basato in un Paese extra UE, il venditore e la piattaforma on-line devono prevedere una verifica della “vendibilità/esportabilità” e, se del caso a quali condizioni particolari, prima di far concludere l’acquisto del prodotto chimico al consumatore o all’utilizzatore professionale. A questo proposito devono essere valutate le normative che si applicano all’export del prodotto quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • Regolamento (UE) 2021/821 relativo ai beni duali (utilizzo civile e militare)
  • Regolamento (CE) 273/2004 relativo ai precursori di droghe
  • Regolamento (CE) 1005/2009 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono
  • Ecc…

In sintesi, le due parole chiave da tenere in considerazione, quando si mette in vendita un prodotto chimico on line, sono le seguenti:

  • Conformità (compliance) preventiva, ai sensi di TUTTE le normative applicabili nell’Unione Europea
  • Esportabilità, valutando TUTTE le condizioni applicabili (restrizione, divieto, licenza preventiva, dichiarazione, ecc.) all’export del prodotto in quel dato Paese extra UE.

 

Per ogni supporto alla vendita on-line di prodotti chimici potete scrivermi.

 

Dott. Gabriele Scibilia

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