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Prendendo spunto da un caso di cronaca di qualche giorno fa torno a segnalare le criticità insite nella mancata implementazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2019/1148 sulla gestione dei precursori di esplosivi.

 

Tra i vari obblighi previsti, in questo contributo voglio evidenziare la segnalazione obbligatoria delle sparizioni e dei furti significativi.

 

Innanzitutto, la significatività del quantitativo di precursore interessato da una sparizione o da un furto deve essere definita ex ante da una procedura aziendale che consenta la rilevazione dell’evento e la segnalazione al punto di contatto nazionale entro le 24 ore.

Una valutazione della significatività ex post, a seguito di un evento negativo causato proprio dal precursore, è irrilevante a fronte di una palese negligenza nell’implementazione del disposto normativo.

 

Al fine di agevolare la redazione della procedura aziendale sopra menzionata, altamente raccomandata per le imprese coinvolte, consiglio di tenere conto delle linee guida comunitarie sul Regolamento (UE) 2019/1148 di cui riporto uno stralcio:

 

Per giudicare se un furto o una sparizione siano «significativi» occorre valutare se il quantitativo sia insolito considerando tutte le circostanze del caso (ad esempio, circostanze che indicano un normale caso di taccheggio potrebbero non destare sospetti). È importante ricordare che con quantitativi relativamente piccoli di precursori si possono fabbricare esplosivi potenzialmente letali. Se sospettano che un furto o una sparizione siano significativi, gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e i privati sono tenuti a rivolgersi ai punti di contatto nazionali degli Stati membri.

 

In sintesi, per individuare le sparizioni e i furti di precursori di esplosivi è opportuno che un’impresa abbia disponibile almeno:

  • un inventario dei precursori disciplinati: sostanze incluse negli allegati I e II e le loro miscele;
  • i registri dettagliati degli acquisti, delle vendite e dello stoccaggio dei precursori disciplinati;
  • una lista di verifica periodica delle giacenze di magazzino.

 

Ricordo che gli obblighi di legge si applicano da monte a valle nella catena di approvvigionamento. In particolare, il personale del punto vendita dovrà essere opportunamente sensibilizzato, formato ed istruito sulle procedure da seguire nell’immagazzinamento e nella vendita dei precursori di esplosivi disciplinati.

 

Per commenti, osservazioni ed esperienze sull’argomento potete scrivermi.

 

Dott. Gabriele Scibilia

 

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