Prendendo spunto dalla tavola rotonda di Paints & Coatings del 25 ottobre 2022 sull’argomento, voglio sottolineare che le sostanze e le miscele contenenti diisocianati destinate ad utilizzatori professionali o industriali devono riportare, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta apposta sull’imballaggio, la seguente dicitura a partire dal 24 febbraio 2022:
«A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
La formazione obbligatoria dovrà essere erogata a tutti gli utilizzatori interessati entro il 24 agosto 2023, come indicato dalla “frase promemoria” in etichetta, tuttavia, mi preme segnalare che il ruolo del fornitore sarà fondamentale affinché tale obbligo sia assolto entro la scadenza.
Egli, infatti, dovrà indicare esplicitamente le modalità di formazione ai propri clienti/utilizzatori secondo quanto disposto dal Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), allegato XVII, voce 74, par.7:
7. Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele.
Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.
Il fornitore pertanto dovrà:
Le attività sopra indicate non saranno più necessarie nel caso in cui la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % (peso/peso) nella sostanza o nella miscela fornita agli utilizzatori professionali o industriali.
Per maggiori informazioni e per le modalità di supporto che Flashpoint potrà fornirvi per garantire la formazione obbligatoria ai vostri clienti potete scrivermi
Dott. Gabriele Scibilia