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Il biossido di titanio, utilizzato in svariati settori (cosmetici, pitture, ceramica, carta, additivi alimentari, detergenti, ecc.), è sempre stato considerato una sostanza chimica non pericolosa fino a che la Commissione Europea ha proposto una classificazione armonizzata della sostanza, sospettata di provocare il cancro, come cancerogena di categoria 2, una classificazione di pericolo purtroppo confermata dalla pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che ha modificato, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, l’allegato VI del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP).

 

A fronte dell’obbligo di classificare la sostanza in modo così severo, tuttavia, la comunità scientifica (con poche eccezioni) ha concordato sulle seguenti considerazioni:

  • i ratti sviluppano tumori in risposta a polveri in quantità di 2.000 mg/kg (mg di sostanza/kg di peso corporeo) indipendentemente da quale sia la polvere oggetto della prova, e che
  • i ratti sono molto più sensibili a livello tossicologico rispetto ad altri animali (topi, criceti) o agli esseri umani. Infatti, non ci sono prove che questo effetto cancerogeno si verifichi in altri animali che sono stati sottoposti a tale dosaggio che è circa 200 volte il limite di esposizione massimo previsto per i lavoratori esposti alle polveri della sostanza.
  • non sembrano esistere prove epidemiologiche del comportamento cancerogeno della polvere di biossido di titanio nella popolazione umana.

Per quanto sopra indicato si suppone che la conclusione penalizzante sulla classificazione di pericolo del biossido di titanio in base alle "prove" tossicologiche disponibili sia derivata da una lettura errata di una risposta generica alle polveri di una singola specie animale che non si è accertata in altri animali o nella popolazione umana.

 

Il 23 Novembre 2022 la Corte di Giustizia dell’UE ha finalmente reso giustizia alla valutazione della comunità scientifica internazionale annullando il Regolamento (UE) 2020/217 per quanto concerne la classificazione ed etichettatura di pericolo del biossido di titanio sostenendo che la Commissione Europea ha commesso “un errore manifesto nella valutazione dell’affidabilità e dell’accettabilità dello studio sul quale si è basata la classificazione e, dall’altro, ha violato il criterio secondo cui tale classificazione può riguardare solo una sostanza dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro”.

 

Entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica la Commissione Europea potrà impugnare la sentenza limitatamente alle questioni di diritto. Auspichiamo che la Commissione proceda prontamente non tanto ad impugnare la sentenza ma ad emanare un regolamento correttivo che abroghi la classificazione ed etichettatura ingiustificata.

 

Per maggiori informazioni potete scrivermi.

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

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