Questo mese desidero parlarvi dell’importanza della comunicazione nella fornitura di prodotti che contengono diisocianati in concentrazione ≥ 0,1% (p/p). Il Regolamento REACH, allegato XVII (restrizioni), voce 74, paragrafo 7, riporta che:
7. Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.
Il fornitore può essere:
e deve sviluppare un idoneo materiale didattico nella lingua del paese in cui la sostanza o la miscela saranno utilizzate. Il fornitore dovrà periodicamente rivedere ed aggiornare questo materiale didattico in base alle informazioni, fornite dagli utilizzatori professionali ed industriali, che possono influenzare le misure di gestione del rischio ed informare i destinatari.
Considerato che solitamente il fornitore non sviluppa un proprio materiale didattico per adempiere all’obbligo di cui al suddetto paragrafo 7 della voce 74, allora egli deve necessariamente fare riferimento ad un soggetto terzo di sua fiducia che può garantire la fornitura del materiale didattico e l’accesso dei corsi di formazione ai clienti/destinatari in nome e per conto del fornitore.
In ogni caso il fornitore deve garantire che le informazioni pertinenti, elaborate autonomamente o comunicate dal soggetto terzo, raggiungano tutti i suoi clienti/destinatari entro il 24 agosto 2023 e, a tal fine, può indicare una frase ad hoc per ogni fornitura di prodotti soggetti alla restrizione di cui alla voce 74 utilizzando una o più delle seguenti modalità di “comunicazione”:
Il mio consiglio è di stabilire una procedura di invio ai clienti delle informazioni concernenti la fornitura del materiale didattico e l’accesso ai corsi di formazione utilizzando più modalità di comunicazione per dimostrare una “diligenza” nell’adempiere all’obbligo di legge che va al di là della ordinaria “diligenza del buon padre di famiglia” prevista dal nostro codice civile.
Per maggiori informazioni e per adempiere all’obbligo normativo vi consiglio di consultare il nostro sito internet dedicato all’argomento: www.diisocianati.it
Per qualsiasi chiarimento potete scrivermi.
Dott. Gabriele Scibilia