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Questo mese desidero segnalare le due circolari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relative alla nuova dichiarazione che deve produrre l’importatore sui materiali acquistati da produttori/fornitori basati in Paesi extra UE:

  • Circolare Prot.: 78607/RU del 8 febbraio 2023, e
  • Avviso del 28 febbraio 2023.

La dichiarazione consiste in una “attestazione sotto la responsabilità del dichiarante” (l’importatore) che viene richiesta dal rappresentante doganale al fine di completare la documentazione necessaria per l’immissione in libera pratica di un prodotto proveniente da un Paese extra UE.

 

La dichiarazione deve riguardare l’assegnazione del codice Y pertinente alla merce importata secondo i seguenti criteri:

 

Codice Y in TARIC Criterio di assegnazione
C073 Autorizzazione REACH, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006
Y105 Esenzione generica dall'autorizzazione REACH (articolo 56 del regolamento (CE) n. 1907/2006)
Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
Y109 Esenzione specifica dall'autorizzazione REACH (usi o categorie di usi esentati elencati all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006)
Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
Y113 Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
Y115 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione di cui al titolo VII in virtù dell'articolo 2, punti 5 e 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

 

L’assegnazione dei codici Y può celare alcune insidie regolatorie, perciò mi aspetto che il personale dell’ufficio acquisti e quello dell’ufficio regolatorio, salvo il caso di supporto esterno da parte di un consulente qualificato, collaborino in modo stretto su questo argomento per evitare dichiarazioni fallaci.

Segnalo, inoltre, che l’importazione di una sostanza in quantità pari o superiori a 1 tonnellata deve essere caratterizzata da:

  • numero di registrazione ottenuto tramite presentazione di un dossier tecnico secondo il Regolamento REACH, oppure
  • applicazione di un’esenzione dall’obbligo di registrazione (si veda REACH: allegato IV, allegato V, art. 2 (7) c) per re-importazione di sostanze, ecc.).

 

Infine, evidenzio che l’autorità doganale può assegnare i seguenti codici Y:

Codice Y in TARIC Criterio di assegnazione
Y117 Prodotti Pericolosi - immissione in libera pratica non autorizzata - Regolamento (UE) 2019/1020, articolo 28, paragrafo 1.
Prodotto che comporta un rischio grave
Y118 Prodotto non conforme “Immissione in libera pratica non autorizzata” Regolamento (UE) 2019/1020, articolo 28, paragrafo 2
Prodotto non conforme alle normative armonizzate dell’UE

 

quando, dopo il controllo, accerta la non conformità di un prodotto ad una o più delle normative armonizzate applicabili indicate nell’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1020.

 

Per maggiori informazioni e per qualsiasi chiarimento potete scrivermi.

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

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