Questo mese torno su un tema caldo che interessa un numero rilevante di lavoratori, in particolare operanti nel settore edilizia, che manipolano prodotti contenenti diisocianati in concentrazione pari o superiore allo 0,1%.
Ho notato che alcune comunicazioni dei fornitori si limitano ad informare i clienti sulla formazione obbligatoria senza fornire garanzie sulla conformità dei corsi di formazione rispetto alla legislazione applicabile:
Ricordo che un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati DEVE essere conforme ad entrambe le normative sopraindicate per soddisfare i requisiti di legge in Italia.
A questo proposito evidenzio che i clienti (utilizzatori professionali o industriali) potrebbero incorrere in sanzioni penali di cui al Decreto Legislativo 133/2009 o al Decreto Legislativo 81/2008 accettando comunicazioni fallaci dei fornitori relativamente alla conformità del corso di formazione “consigliato”.
Ai sensi del paragrafo 7 della restrizione 74 il fornitore deve offrire GARANZIE:
7. Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele.
Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.
e le GARANZIE comprendono la valutazione della conformità di cui paragrafo 6:
6. La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale. Gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l’uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui ai paragrafi 4 e 5.
Considerato che la scadenza per adempiere all’obbligo formativo è fissata nel 24 agosto 2023, invito ad una profonda riflessione tutti i datori di lavoro che avranno la responsabilità della formazione dei propri lavoratori. Per loro, infatti, si concretizza uno scenario piuttosto preoccupante nel caso in cui accettino la formazione “consigliata” dal fornitore, conforme al REACH ma non al D. Lgs. 81/2008.
D’altra parte ritengo che i fornitori dovrebbero approfondire l’argomento dal punto di vista regolatorio, commerciale e legale prima di inviare una comunicazione ai clienti e rischiare, come minimo, una perdita reputazionale a seguito di sanzioni elevate ai loro clienti per comunicazioni fallaci.
Per maggiori informazioni e per qualsiasi chiarimento potete scrivermi.
Dott. Gabriele Scibilia
Docente in Master di II livello in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico (Università di Pisa)