Ai sensi del paragrafo 7 della restrizione 74, allegato XVII del Reg. REACH, i fornitori devono garantire che i destinatari della sostanza oppure della miscela, contenenti diisocianati in concentrazione ≥ 0,1% (p/p), ricevano i materiali didattici e i corsi di formazione.
La restrizione non specifica chi deve preparare i materiali didattici, tuttavia, tali materiali forniti dal produttore/distributore (il fornitore) devono essere conformi ai paragrafi 4 e 5 della restrizione 74 e prendere in considerazione la specificità dei prodotti forniti, inclusa la composizione, l'imballaggio e la progettazione.
Il fornitore può garantire che il cliente riceva la formazione da un formatore esterno considerato che non è tenuto a fornire direttamente la formazione, tuttavia, egli deve assicurare che il formatore affronti davvero gli aspetti rilevanti del suo prodotto ai fini di garantire un uso sicuro, ovviamente in lingua italiana, mettendo a disposizione i materiali didattici per gli utilizzatori professionali/industriali.
Una volta acquisiti i materiali didattici e le indicazioni relative ai corsi di formazione da seguire per ottenere l’idonea attestazione, il cliente del fornitore, datore di lavoro o lavoratore autonomo, ha la piena responsabilità che i lavoratori industriali e professionali abbiano completato con successo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare queste sostanze o miscele.
Per quanto sopra il fornitore non dovrebbe richiedere un attestato di formazione ai propri clienti se è in grado di dimostrare di aver assolto all’obbligo di cui al paragrafo 7 della restrizione 74.
I materiali didattici dovranno tenere conto sia degli argomenti indicati nei paragrafi 4 e 5 della restrizione come pure degli usi per i quali vengono forniti agli utilizzatori professionali/industriali. In particolare, si dovranno considerare gli usi in congiuntura con le possibili condizioni operative che si realizzano, in qualsiasi stagione, nell’area di lavoro.
Le modalità di fornitura dei materiali didattici e le relative prove legali che dimostrano il rispetto dell’obbligo in capo al fornitore farà la differenza in caso di ispezione dal 25 agosto 2023 in poi.
Per maggiori informazioni o chiarimenti potete scrivermi.
Dott. Gabriele Scibilia
Docente in Master di II livello in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico (Università di Pisa)