Questo mese voglio segnalare la comunicazione di ECHA, pubblicata a fine aprile, che dichiara a tutti gli stakeholders il mancato aggiornamento del database delle sostanze registrate dopo il 19 maggio 2023 a causa dello sviluppo di un nuovo sistema informatico di presentazione dei dati:
Considerato che il database dei dati sulle sostanze registrate, invidiato da molti Paesi del mondo nei quali sono state elaborate legislazioni simili al REACH, costituiva il riferimento principale per gli addetti ai lavori (regolatori), gli organi di vigilanza e gli stakeholders, la gestione del periodo transitorio tra il vecchio ed il nuovo sistema desta molta preoccupazione.
In particolare, come dovrà operare un tecnico che redige SDS?
Dopo la comunicazione di ECHA, ai fini della redazione di una SDS conforme al Reg. (UE) 2020/878, il database dei dati non è più da ritenersi affidabile.
I tecnici che elaborano le SDS hanno usualmente considerato la classificazione ed etichettatura delle sostanze inclusa nei dossier di registrazione come la fonte più affidabile ed aggiornata dei pericoli delle sostanze rispetto alla C&L indicata nelle SDS dei fornitori di sostanze e miscele, spesso lacunose e non pienamente conformi al Reg. (UE) 2020/878 e al precedente Reg. (UE) 2015/830.
Privati del database di ECHA i tecnici che elaborano SDS, in particolare presso gli utilizzatori a valle/formulatori, dovranno veramente riferirsi alle sole SDS dei fornitori, comunque siano state redatte, per elaborare la propria SDS di miscela?
Sembra proprio di sì se leggiamo la linea guida ECHA “Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza” (versione 4.0, dicembre 2020) dove alla sezione 2.25 sono elencate le fonti di informazione disponibili per la redazione delle SDS:
Per gli utilizzatori a valle di sostanze (e per tutti i formulatori di miscele), la fonte principale di informazioni è quella data dal fornitore nella SDS per le sostanze (componenti) o miscele specifiche.
Qualora nel corso della compilazione della SDS diventi evidente che alcuni dati non sono immediatamente disponibili alla persona responsabile della compilazione, sono pubblicamente disponibili anche banche dati con informazioni pertinenti, consultabili sia per reperire dati altrimenti inaccessibili, sia per verificare i dati forniti a monte che appaiono incoerenti o poco plausibili, quali ad esempio quelle riportate di seguito:
È importante prestare attenzione alle possibili differenze nell’affidabilità delle informazioni provenienti da queste fonti. Si noti che in tutti i casi (anche quando le informazioni sulle sostanze componenti di miscele sono state ottenute dalle SDS dei fornitori di tali sostanze, cfr. capitolo 2, paragrafo 2.2 sopra) la responsabilità in merito alla precisione dei contenuti della SDS rimane comunque del fornitore.
Dalla lettura del testo della linea guida rilevo che:
Per i vostri commenti potete scrivermi
Dott. Gabriele Scibilia
Docente in Master di II livello in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico (Università di Pisa)