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Questo mese ritengo opportuno segnalare l’allarmante disinteresse degli utilizzatori professionali italiani in merito alla formazione sui diisocianati, obbligatoria a partire dal 24 agosto 2023.

 

In base ai dati raccolti nel periodo gennaio-settembre 2023 ho rilevato un trend comportamentale dei datori di lavoro degli utilizzatori professionali soggetti all’obbligo formativo che evidenzia una generale sottovalutazione della disposizione di legge: le imprese che non hanno assolto all’obbligo formativo sono circa il 95% del campione osservato. Il campione in oggetto comprende alcune decine di migliaia di imprese destinatarie di sostanze e miscele a base di diisocianati forniti da circa un centinaio di produttori e distributori italiani che hanno rapporti di collaborazione con Flashpoint.

 

Di fronte ad un dato così preoccupante che cosa deve fare un fornitore?

 

Ricordiamo che, ai sensi del par.7 della restrizione 74 in allegato XVII di REACH, il fornitore deve offrire le seguenti garanzie:

7. Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele.
Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.

 

Per quanto sopra, nel caso di vendita di prodotti contenenti diisocianati (≥ 0,1% p/p) ad utilizzatori professionali o industriali, tramite una:

  1. Vendita diretta produttore-cliente oppure distributore-cliente
  2. Vendita presso punto vendita di imballaggi a marchio del produttore o distributore
  3. Vendita tramite piattaforme on line

il fornitore deve SEMPRE avere disponibilità della prova legale che dimostra il corretto adempimento dell’obbligo di cui al par.7 della restrizione 74 e gli consente di evitare la sanzione penale di cui al D. Lgs. 133/2009 relativa alla violazione delle restrizioni di cui all’allegato XVII di REACH.

 

In pratica, ogni fornitore deve aver già elaborato una procedura efficace per soddisfare il suo obbligo legale indipendentemente dal canale di vendita dei suoi prodotti.

 

Per ogni informazione ulteriore potete scrivermi

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

Docente in Master di II livello in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico (Università di Pisa)

 

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