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Martedì 14 novembre si è tenuta la tredicesima edizione del Safety Day Symposium, per la prima volta nella forma di partecipazione ibrida, in presenza e da remoto, dopo il disgraziato periodo di Covid-19. Oltre 400 partecipanti di cui un 25% circa presenti al Centro Cariplo per un’interazione diretta con i relatori nello spazio pomeridiano riservato alle domande.

 

Mi sembra opportuno segnalarvi che molti quesiti posti dai partecipanti, sia presenti in sala che collegati da remoto, hanno riguardato il Regolamento (UE) 2023/707 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele, pubblicato sulla G.U.U.E. L93 del 31/03/2023.

 

In particolare, segnaliamo le seguenti peculiarità del regolamento affrontate nelle domande dei partecipanti sugli interferenti endocrini ovvero quelle sostanze e miscele che alterano una o più funzioni del sistema endocrino, causando effetti nocivi su un organismo integro, la sua progenie, le popolazioni o le sottopopolazioni.

 

Classificazione di una miscela come interferente endocrino

 

Per classificare la miscela occorre riferirsi alla presenza dei componenti con caratteristiche ED. L'approccio, quindi, non è quello che privilegia il dato sperimentale sulla miscela, quest'ultimo al massimo può confermare il risultato di classificazione come ED ottenuto con riferimento alla concentrazione pari o superiore al limite di soglia della sostanza ED contenuta in miscela (0,1% per cat.1 e 1% per cat.2) ma non può smentire il risultato del calcolo.
Infatti, se il calcolo porta ad una classificazione della miscela come ED mentre il test sulla miscela non porta ad una classificazione della miscela, il test non si considera!
L'approccio è perciò di tipo cautelativo.
Un caso in cui può essere usato il risultato di un test della miscela è quando il calcolo non porta ad una classificazione come ED e invece, se disponibile, il test porta a classificare ED la miscela.

 

Imprese obbligate alla classificazione e all’etichettatura degli ED

 

La classificazione non compete agli utilizzatori a valle che esclusivamente usano le sostanze e le miscele nella loro attività lavorativa bensì essi sono i destinatari delle informazioni concernenti gli interferenti endocrini a mezzo dell’etichetta di pericolo e della scheda dati di sicurezza.
I soggetti coinvolti nell’obbligo di classificazione ed etichettatura degli ED, in base all’art.4 del Regolamento CLP, sono i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle (es. formulatori) che devono classificare le sostanze e le miscele in conformità al titolo II prima di immetterle sul mercato.

 

Scadenze per l’adeguamento di sostanze e miscele

 

  • Se una sostanza non è stata immessa sul mercato prima del 1° maggio 2025 qualora, in applicazione del regolamento, è classificata come ED (interferente endocrino), la sostanza deve essere rietichettata entro il 1° maggio 2025. Ovviamente questa valutazione deve essere effettuata in tempo utile per essere pronti alla data di applicazione del regolamento del 1° maggio 2025.

  • Se invece una sostanza è già stata immessa sul mercato prima del 1° maggio 2025, la sostanza deve essere riclassificata e rietichettata entro il 1° novembre 2026.

  • Se una miscela non è stata immessa sul mercato prima del 1° maggio 2026 qualora, in applicazione del regolamento, è classificata come ED (interferente endocrino), la miscela deve essere rietichettata entro il 1° maggio 2026. Ovviamente questa valutazione deve essere effettuata in tempo utile per essere pronti alla data di applicazione del regolamento del 1° maggio 2026.
  • Se invece una miscela è già stata immessa sul mercato prima del 1° maggio 2026, la miscela deve essere riclassificata e rietichettata entro il 1° novembre 2028.

 

Per qualsiasi informazione potete scrivermi

 

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

Docente in Master di II livello in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico (Università di Pisa)

 

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