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La vendita online di prodotti chimici sarà oggetto di verifiche da parte degli organi di controllo nel corso del 2024 e culminerà con la piena attuazione del progetto REF-13, così come definito dal Forum ECHA, nel 2025.

 

I prodotti chimici messi in vendita sulle piattaforme online, proprietarie o di terzi, devono informare adeguatamente il potenziale acquirente in merito ai pericoli presentati dal prodotto di interesse.


Le informazioni obbligatorie da riportare nella pagina web nella quale si propone l’acquisto del prodotto chimico sono riportate nei regolamenti applicabili al tipo di prodotto e nelle linee guida e/o FAQ condivise a livello comunitario dalle autorità competenti.


Per esempio, la pubblicità di una miscela pericolosa deve obbligatoriamente osservare le disposizioni dell’articolo 48 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) che stabilisce i requisiti minimi informativi da includere in qualsiasi pubblicità di una miscela classificata come pericolosa. Se la miscela si configura come prodotto biocida la pubblicità deve obbligatoriamente osservare anche le disposizioni dell’art. 72 del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR).


Le qualità delle informazioni indicate nella pagina web del prodotto devono sempre tenere conto dei seguenti elementi fondamentali:

  • l’acquisto può essere effettuato da un utilizzatore professionale o da un consumatore;

  • il prodotto può essere soggetto a restrizioni o divieti alla vendita al consumatore di cui il gestore della piattaforma online deve tenere conto; per esempio, si vedano le restrizioni di cui alle voci 28-29-30 dell’allegato XVII del Reg. REACH;

  • l’acquisto da parte di un utilizzatore professionale può richiedere la fornitura obbligatoria di particolare documentazione tecnica; per esempio, una scheda dati di sicurezza conforme all’allegato II del Reg. REACH;

  • la vendita può essere subordinata ad una verifica della qualifica dell’acquirente nell’impossibilità di comunicare preventivamente l’obbligo di legge; per esempio, la formazione obbligatoria dell’utilizzatore professionale che acquista un prodotto poliuretanico bicomponente e manipola perciò diisocianati;

  • la vendita ad acquirenti residenti in Paesi extra UE potrebbe essere sottoposta a restrizioni o divieti in virtù della legislazione comunitaria concernente l’export control; per esempio, un prodotto che ricade nel Reg. UE 2021/821 (Dual use).

 

Per ogni chiarimento o necessità di supporto potete scrivermi.

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

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