Questo mese vi segnalo la sentenza n. C-654/22 dell'11 aprile 2024 relativa all'interpretazione dell'art. 3 punti 10 e 11 e dell'art. 6 del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).
La questione principale affrontata dalla Corte ha riguardato l'obbligo di registrazione delle sostanze importate. La Corte ha dovuto interpretare le definizioni dei termini “importazione” e “importatore” previste dal regolamento REACH e stabilire il soggetto al quale si applica l’obbligo di registrazione delle sostanze importate nell'Unione Europea, in particolare se l’impresa acquirente o l’impresa che introduce fisicamente la sostanza.
La Corte ha altresì escluso l’applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di registrazione per le sostanze in deposito doganale. La Corte, infatti, ha ritenuto che le sostanze poste in regime di deposito doganale non rientrino nell’esclusione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento REACH, che si applica solo alle sostanze in deposito temporaneo, in zona franca, in deposito franco o in transito. Pertanto, le sostanze in deposito doganale devono essere considerate importate e soggette a registrazione.
La Corte ha ammesso la possibilità che la responsabilità dell'importazione e della registrazione sia assunta da un’impresa diversa dall'acquirente. La Corte, infatti, ha affermato che l’articolo 3, punti 10 e 11, e l’articolo 6 del regolamento REACH non impongono che l’acquirente di una sostanza importata presenti la domanda di registrazione, purché un’altra impresa stabilita nell'UE abbia assunto la responsabilità dell’importazione e della registrazione di tale sostanza e non vi sia elusione degli obblighi previsti dal regolamento REACH.
In sintesi, l’acquirente (destinatario) di una sostanza importata nell’UE, in quantità pari o superiore ad 1 tonnellata/anno, non è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata registrazione della sostanza quando un’altra impresa comunitaria dimostri di aver già registrato tale sostanza all’ECHA.
Dott. Chim. Gabriele Scibilia