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Per un prodotto da immettere sul mercato dell’UE, almeno dal punto di vista teorico, la questione è piuttosto semplice:

  • il prezzo di acquisto di un prodotto proveniente da un fornitore, residente in un Paese dell’UE o extra UE, comprende la sua conformità alle normative vigenti e cogenti nell’Unione Europea.

Nell’eventualità che il fornitore mi venda un prodotto “non conforme” per un qualsiasi motivo ad una qualsiasi normativa applicabile a tale prodotto nell’Unione Europea allora la vendita presenta un “vizio” di natura legale legato al mancato adempimento di uno o più obblighi normativi da parte del fornitore.

 

A fronte di tale fornitura il destinatario deve RILEVARE prontamente il vizio del prodotto.

 

Considerato che il PREZZO pagato per il prodotto non conforme deve essere contestato senza indugio al fornitore, consiglio una delle seguenti soluzioni a seconda della possibilità o meno di messa a norma del prodotto già consegnato:

  1. la sostituzione del prodotto in questione con lo stesso prodotto appartenente però ad un lotto di produzione “conforme”, oppure
  2. la restituzione dell’importo pagato quando non è possibile la sostituzione di cui al punto a), oppure
  3. lo sconto sul prezzo pagato quando è il destinatario che prende in carico la messa a norma del prodotto.

 

Un “difetto organizzativo” che ho accertato spesso presso le imprese destinatarie, non solo PMI, è la mancanza di un “controllore” (singolo professionista o team di esperti) che verifichi e validi le informazioni attestanti la conformità del prodotto acquistato, per lo più formalizzate come documenti regolatori previsti dalle normative vigenti (per es. schede dati di sicurezza, dichiarazioni di prestazione, dichiarazioni di conformità, ecc.), e che rilevi il vizio nel prodotto fornito.

 

I documenti contrattuali, normalmente molto scarni di riferimenti normativi precisi ed aggiornati, possono costituire un elemento cruciale per contestare il vizio del prodotto al fornitore sebbene il destinatario, quando lo immette sul mercato, ha la piena responsabilità di verificare lo stato di conformità del prodotto prima di fornirlo a terzi, industrie e/o professionisti e/o consumatori.

 

Il rischio concreto è di venire a conoscenza del “vizio nella fornitura” solo in occasione di una contestazione da parte degli organi di controllo dei Paesi dell’UE dopo che il destinatario ha immesso il prodotto non conforme, in quanto tale o componente di altro prodotto, sul mercato comunitario.

 

Per maggiori informazioni potete scrivermi, ho una soluzione da proporvi...

 

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

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