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Questo mese mi preme ricordare che il 13 dicembre 2024 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti.

 

Il nuovo regolamento introduce importanti cambiamenti per la sicurezza dei prodotti nel mercato comunitario e si applica a tutti i prodotti fatta eccezione quelli indicati all’art.2 (2):

  1. i medicinali per uso umano o veterinario;
  2. gli alimenti;
  3. i mangimi;
  4. le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
  5. i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale;
  6. i prodotti fitosanitari;
  7. le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;
  8. gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139;
  9. gli oggetti d’antiquariato.

 

Occorre fare molta attenzione alla definizione di “fabbricante” secondo il Regolamento (UE) 2023/988:

«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona;

per quanto sopra un’impresa che effettua il re-branding di prodotti acquistati da terzi diviene automaticamente un fabbricante e deve ottenere informazioni congrue dal terzista al fine di verificare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato a proprio marchio.

 

Il fabbricante deve effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. A tale scopo la documentazione tecnica deve contenere, se ricorre il caso, anche:

  1. un’analisi dei rischi possibili connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminare o attenuare tali rischi, ivi compresi i risultati di eventuali relazioni concernenti prove effettuate dal fabbricante o da un terzo per suo conto; e

  2. l’elenco di eventuali norme europee pertinenti per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, oppure, in assenza di norme europee pertinenti, gli altri elementi di conformità ai requisiti nazionali per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione.

 

Tutte le sostanze, miscele ed articoli rientrano nel campo di applicazione del regolamento ad eccezione di quelli sopra menzionati.

 

Fattori di complicazione per l’analisi dei rischi possono essere le sostanze estremamente problematiche (SVHC) o le sostanze soggette a restrizioni all’uso contenute nei prodotti immessi sul mercato che devono essere accompagnati da adeguate istruzioni per l’uso sicuro da indicare in etichetta.

 

Resto a disposizione per ogni supporto sul Nuovo Codice del consumo UE.

 

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

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