Questo mese è importante ricordare che il 13 dicembre 2024 entrerà in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti destinati al consumatore.
Il nuovo regolamento si applica ai seguenti prodotti:
a meno che non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’UE aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione.
I prodotti soggetti al regolamento sono:
A questo proposito è doveroso segnalare che la definizione di prodotto riportata all’art.3 è fuorviante per coloro che si occupano di regolamento REACH:
«prodotto»: qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato;
infatti, il termine “articolo” deve essere interpretato in un senso molto ampio comprendendo qualsiasi articolo commerciale incluse le sostanze e le miscele ed è frutto di una traduzione infelice del termine inglese “item”.
Un esempio di “disposizioni specifiche” del diritto dell’UE sono quelle contenute nei seguenti regolamenti:
Per tutti gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti alle disposizioni specifiche si applica il Regolamento (UE) 2023/988 per tutelare il consumatore dalla immissione/messa a disposizione sul mercato di prodotti non sicuri.
In particolare, la valutazione della sicurezza di cui all’art.6 deve essere effettuata per i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione (per es. CLP, REACH, BPR, ecc.) che però presentano rischi o categorie di rischi diversi da quelli contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’UE.
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Dott. Chim. Gabriele Scibilia