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Questo mese è importante ricordare che il 13 dicembre 2024 entrerà in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti destinati al consumatore.

Il nuovo regolamento si applica ai seguenti prodotti:

  • immessi sul mercato ovvero messi a disposizione sul mercato dell’UE per la prima volta, e
  • messi a disposizione sul mercato ovvero forniti a terzi ai fini della distribuzione, consumo o uso nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito,

a meno che non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’UE aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione.

 

I prodotti soggetti al regolamento sono:

  • sostanze,
  • miscele, e
  • articoli

A questo proposito è doveroso segnalare che la definizione di prodotto riportata all’art.3 è fuorviante per coloro che si occupano di regolamento REACH:

«prodotto»: qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato;
infatti, il termine “articolo” deve essere interpretato in un senso molto ampio comprendendo qualsiasi articolo commerciale incluse le sostanze e le miscele ed è frutto di una traduzione infelice del termine inglese “item”.

 

Un esempio di “disposizioni specifiche” del diritto dell’UE sono quelle contenute nei seguenti regolamenti:

  • Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) relativo a relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
  • Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) relativo a registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
  • Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.

 

Per tutti gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti alle disposizioni specifiche si applica il Regolamento (UE) 2023/988 per tutelare il consumatore dalla immissione/messa a disposizione sul mercato di prodotti non sicuri.

 

In particolare, la valutazione della sicurezza di cui all’art.6 deve essere effettuata per i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione (per es. CLP, REACH, BPR, ecc.) che però presentano rischi o categorie di rischi diversi da quelli contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’UE.

 

Per maggiori informazioni potete scrivermi

 

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

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