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La vendita online di prodotti chimici sarà oggetto di verifiche da parte degli organi di controllo nel corso del 2025 come evidenziato dal Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici pubblicato dal Ministero della Salute, autorità competente nazionale per i regolamenti REACH e CLP.


I prodotti chimici messi in vendita sulle piattaforme online, proprietarie o di terzi, devono informare adeguatamente il potenziale acquirente in merito ai pericoli presentati dal prodotto di interesse.
Le informazioni obbligatorie da riportare nella pagina web nella quale si propone l’acquisto del prodotto chimico sono riportate nelle normative armonizzate applicabili al tipo di prodotto e nelle linee guida o FAQ condivise a livello comunitario dalle autorità competenti.

 

A questo proposito segnalo che, a partire dal 1° luglio 2026, la pubblicità di una sostanza o miscela pericolosa messa in vendita online dovrà obbligatoriamente osservare le disposizioni degli artt. 48 e 48 bis del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) così come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2865, che per comodità riporto qui di seguito:

 

Articolo 48 - Pubblicità

 

1. Qualsiasi pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa riporta, a seconda dei casi, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH di cui all’allegato II.
Qualsiasi pubblicità di tale sostanza destinata alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.”.

 

2. Qualsiasi pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o disciplinata dall’articolo 25, paragrafo 6, riporta i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH di cui all’allegato II. Qualsiasi pubblicità di tali miscele destinate alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.”.

 

3. Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa non contiene indicazioni che non sono destinate a comparire sull’etichetta o sull’imballaggio di tale sostanza o miscela conformemente all’articolo 25, paragrafo 4.

 

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i pittogrammi di pericolo e le avvertenze possono essere omessi se la pubblicità non è visiva.

 

***

 

Articolo 48 bis - Offerte di vendita a distanza

 

Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, l’offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17.

 

Al momento le sanzioni riguardano solo le violazioni all’art. 48 del regolamento CLP, vigente nel periodo transitorio fino al 30 giugno 2026, e sono indicate dall’art. 10 bis comma 1 del D. Lgs. 186/2011 così come modificato dall’art.15 della Legge europea 2017:

 

Art. 10-bis - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità.
 
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

 

Entro il 30 giugno 2026 dovrà essere emesso un decreto che aggiornerà il D. Lgs. 186/2011 per le violazioni all’art. 48 bis del regolamento CLP così come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2865.

 

Memento:

Un’impresa che gestisce la vendita online dei prodotti chimici tramite una piattaforma proprietaria (es. shop on line aziendale) si configura come “fornitore di un mercato on line” che è sottoposto alle disposizioni di altri regolamenti comunitari di cui vi parlerò nel prossimo mese di marzo.

 

Per qualsiasi chiarimento o richiesta di supporto potete scrivermi.

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