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Una qualsiasi impresa, residente in Italia o in un Paese dell’Unione Europea, che intende offrire i propri prodotti ai consumatori attraverso un e-commerce proprietario, o a maggior ragione se lo sta già facendo, deve considerare attentamente gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie applicabili a questa attività.

 

In Italia la legislazione di riferimento è la seguente:

  • Decreto legislativo n.206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo).
  • Regolamento (UE) 2023/988 (GSPR, General Product Safety Regulation) relativo alla sicurezza generale dei prodotti.
  • Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA, Digital Services Act) relativo a un mercato unico dei servizi digitali.
  • Regolamento (UE) 2022/1925 (DMA, Digital Markets Act) relativo ai mercati equi e contendibili nel settore digitale.

 

La vendita online di prodotti rientra nella definizione più generale di vendita a distanza.

 

Il Reg. (UE) 2023/988 riporta le seguenti definizioni:
14) «fornitore di un mercato online»: un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti;

15) «interfaccia online»: qualsiasi software, compreso un sito web, una parte di un sito web o un’applicazione, incluse le applicazioni mobili;

 

pertanto, l’impresa che gestisce la vendita online dei prodotti tramite una piattaforma proprietaria (es. shop on line aziendale) si configura come “fornitore di un mercato on line”.

 

Iniziamo l’analisi con l’indicazione dei principali obblighi derivanti dall’applicazione del Reg. (UE) 2023/988. L’art. 19 definisce obblighi specifici a carico delle imprese (operatori economici) in merito alla sicurezza dei prodotti venduti online:

  1. Identificazione del fabbricante (stabilito nell’UE) con indicazione ragione sociale, indirizzo postale ed elettronico.

    Questo soggetto è quello che troviamo indicato come “produttore” nella Parte IV (Sicurezza e Qualità), Titolo I (Sicurezza dei prodotti) e Titolo II (Responsabilità per danno da prodotti difettosi), nel nostro Codice del consumo che ha recepito la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti superata dal regolamento 988 dal 13 dicembre 2024.

  2. Identificazione dei prodotti (immagine, tipo e qualsiasi altro identificatore).

  3. Avvertenze e informazioni sulla sicurezza secondo il Reg. (UE) 2023/988 o la normativa armonizzata applicabile ai prodotti.

Un esempio sono le informazioni per sostanze e miscele pericolose riportate secondo le disposizioni degli artt. 48 e 48-bis del Reg. CLP così come aggiornato dal Reg. (UE) 2024/2865.


L’analisi all’e-commerce aziendale continuerà ad Aprile...

 

Per qualsiasi chiarimento potete scrivermi!

 

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

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