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L’export di prodotti acquistati tramite piattaforme online e destinati ai consumatori residenti in Paesi extra UE, è soggetta all’export control ovvero alla verifica delle normative speciali che si applicano ad ogni operazione di esportazione.

 

Questo significa che le imprese che offrono prodotti online devono verificare se tali prodotti contengono sostanze regolamentate e, in caso affermativo, devono ottenere le necessarie autorizzazioni, ove previste, prima della spedizione.
In alternativa la spedizione della merce deve essere bloccata per mancanza dell’autorizzazione specifica o per il divieto imposto dalla legislazione comunitaria.

 

È opportuno evidenziare il Regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime di controllo dell’Unione per l’esportazione di prodotti a duplice uso, ovvero beni, software e tecnologie che possono essere impiegati sia per scopi civili che militari.

 

Questo regolamento è particolarmente rilevante per le piattaforme online che vendono prodotti chimici o articoli tecnologici sensibili.
Le imprese che operano nel commercio elettronico devono verificare se i loro prodotti rientrano tra quelli soggetti a controllo. In caso affermativo, è necessario ottenere una licenza di esportazione, che dipende dalla natura del prodotto e dal paese di destinazione, prima di effettuare la spedizione di tali beni fuori dall’UE.

 

La rapidità dell’acquisto di un prodotto sull’e-commerce aziendale non permette, tuttavia, al fornitore del marketplace di ottenere il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente in tempi compatibili con la transazione online.

 

Ricordo che l’esportazione di prodotti “a duplice uso” è soggetta all’art.27 del Regolamento (UE) 2021/821:

1. Gli esportatori di prodotti a duplice uso tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nello Stato membro interessato. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:

  1. una descrizione dei prodotti a duplice uso;
  2. la quantità dei prodotti a duplice uso;
  3. il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario;
  4. qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

Nel caso che un prodotto soggetto alla normativa “dual use” sfugga al controllo e sia spedito al destinatario residente in un Paese extra UE senza la necessaria autorizzazione, il fornitore del mercato online è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 18 del D. Lgs. n° 221 del 15/12/2017, in particolare segnalo il comma 1:

 

1.    Chiunque effettui operazioni concernenti prodotti a duplice uso senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni o con la multa da euro 25.000 a euro 250.000;

 

In conclusione, ritengo indispensabile che la progettazione dell’e-commerce aziendale debba prevedere il coinvolgimento di un esperto regolatorio per evitare responsabilità correlate ad obblighi di legge disattesi e l’applicazione di sanzioni severe in capo all’esportatore.

 

Potete scrivermi per ogni chiarimento o informazione ulteriore.

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

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