Questo mese devo affrontare un argomento clamorosamente tornato alla ribalta dopo la pubblicazione di una FAQ ECHA del maggio 2024 condivisa con gli helpdesk nazionali: l’obbligo di notifica PCN per le miscele pericolose già notificate secondo la normativa nazionale previgente al CLP.
Secondo la legislazione comunitaria vigente, costituita dal Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i., il periodo transitorio per conformarsi alla notifica PCN e all’apposizione del codice UFI (Unique Formula Identifier) è terminato il 31 dicembre 2024 perciò, a partire dal 1° gennaio 2025, tutte le miscele pericolose soggette a notifica devono essere preventivamente notificate ad ECHA (formato armonizzato PCN) e riportare il codice UFI nell’etichetta di pericolo CLP prima di essere immesse sul mercato.
Tutto chiaro a livello legislativo salvo che ECHA, in data 3 maggio 2024, aveva pubblicato la FAQ 1727 che concedeva un tempo illimitato alle imprese per lo smaltimento degli imballaggi non conformi (privi di UFI):
A fronte dell’estensione del periodo transitorio a tempo indeterminato per gli imballaggi delle miscele già presenti a scaffale dei distributori e conformi alla legislazione nazionale previgente al CLP, le imprese hanno programmato un intervento mirato per conformare all’obbligo normativo solamente i lotti di produzione successivi al 1° gennaio 2025.
Colpo di scena!
Il 4 giugno 2025, dopo 155 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di notifica PCN previsto dal CLP, ECHA ha ribaltato completamente la sua interpretazione e ha chiarito che, a partire dal 1° gennaio 2025, anche le miscele già presenti sugli scaffali dei distributori devono riportare obbligatoriamente il codice UFI sull’etichetta.
In precedenza, secondo la “vecchia” FAQ 1727, si riteneva che tali miscele fossero esenti da rietichettatura!
Vi lascio immaginare l’impatto economico della “modifica” sulle imprese interessate basate in uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione Europea.
Questa nuova posizione retroattiva è stata condivisa da ECHA con tutti gli helpdesk nazionali (come d’altronde la precedente posizione).
La nuova interpretazione di ECHA impone obblighi specifici a:
Dopo lo smarrimento iniziale le imprese italiane rimangono in attesa di indicazioni specifiche dal Ministero della Salute, tuttavia, la problematica comprende anche tutti gli imballaggi già distribuiti negli altri 26 Paesi dell’UE.
Ricordo che le FAQ pubblicate da ECHA rappresentano un'importante fonte di orientamento interpretativo ma non hanno valore legale vincolante perché soltanto i regolamenti dell’Unione Europea, come per esempio il CLP o il REACH, sono atti legislativi vincolanti che prevalgono sempre nel caso di controversie legali.
In conclusione, ritengo che la FAQ 1727 pubblicata il 3 maggio 2024 sia stata un elemento fuorviante per le imprese comunitarie e che gli organi di controllo degli Stati membri dell’UE dovrebbero tenerne conto prima di contestare gli imballaggi privi di UFI presenti a scaffale.
Per i vostri commenti potete scrivermi.
Dott. Chim. Gabriele Scibilia