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Le Schede di Sicurezza ed il Codice di Registrazione delle Sostanze

Il regolamento REACH definisce in modo chiaro e preciso in allegato II che in capitolo 3 delle schede di sicurezza si debba inserire il codice di registrazione delle sostanze pericolose.

Il codice di registrazione (si può leggere anche in linea guida su registrazione) è suddiviso in quattro parti dove l’ultima parte è proprio il codice che identifica l’azienda.

L’inserimento del codice completo può dare dei grossi problemi, i principali sono due.

  1. Per quanto riguarda le sostanze chimiche, il problema più grosso ce l’hanno i distributori che rischiano così di “svelare” i propri fornitori oltre che ogni variazione degli stessi.
  2. Nel caso dei preparati la situazione si complica notevolmente soprattutto per gli aspetti pratici e operativi dei formulatori/miscelatori. Questo perché molto spesso i formulatori hanno diversi componenti all’interno di una stessa ricetta e anche più fornitori della stessa sostanza. Tutto questo dovrebbe comportare una REVISIONE della scheda dati di sicurezza ogni volta che un fornitore viene sostituito da un altro.
Analogo problema potrebbe sorgere quanto il formulatore NON è in grado di rintracciare precisamente da chi proveniene la materia prima in quanto viene stoccata ad esempio nello stesso serbatoio contenente la stessa sostanza di altri fornitori.

La Commissione ed ECHA si rendono ora conto del grosso problema e per questo hanno chiesto anche alle associazioni di categoria di presentare delle proposte. Le due principali (e più plausibili) proposte potrebbero essere le seguenti.

1.    Inserire i codici di registrazione in un allegato alla scheda di sicurezza in modo tale da revisionare solo l’allegato in caso di modifica di fornitori. Questa è una soluzione che comporterà comunque un certo lavoro di gestione delle schede perché se è vero che la scheda NON viene revisionata rimane pur vero che c’è da gestire la revisine degli allegati.

2.    Inserire al punto tre della scheda dati di sicurezza il codice di registrazione senza le ultime quattro cifre (che definiscono il fabbricante e/o importatore). In pratica il codice è costituito da … … e solo l’Indexnumber definisce l’azienda.

Dall’ultimo incontro di Bruxelles degli Stati Membri è emerso però che ciascuna delle due strade non è facilmente percorribile se non impossibile. Questo perché entrambe vanno contro a quanto ben specificato su REACH e cioè che i codici devo essere completi (e dare la possibilità di rintracciare il fabbricante e/o importatore) ed essere riportati al punto TRE delle schede dati di sicurezza. Il servizio legale su questo è stato ben chiaro.

La strada per risolvere questo problema “gestionale delle schede”  non è per niente facile ma soprattutto NON è da sottovalutare.


Dott. Gianluca Stocco
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