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In generale gli obblighi imposti dal regolamento REACH per le sostanze recuperate iniziano ad essere applicabili nel momento in cui queste perdono il loro stato di rifiuto. Questo aspetto è però ancora controverso e di non facile interpretazione, tanto che alcune importanti associazioni di settore hanno provato a stabilire il momento esatto in cui si ha questo passaggio.

In generale si può dire che quando un materiale cessa di essere considerato un rifiuto il processo di recupero è terminato. I materiali che cessano di essere considerati rifiuti possono da quel momento in avanti essere trattati all’interno di un processo produttivo come sostanza in quanto tale, o contenuta in una miscela o in un articolo. I processi di recupero si svolgono spesso in molte fasi, e talvolta solo con l’ultima fase si produce un materiale che non sarà più classificato come rifiuto secondo la normativa specifica UE. Va anche considerato il fatto che ci possono essere casi in cui solo una piccola parte del materiale risultante dal processo di recupero non sarà un rifiuto, mentre la maggior parte rientrerà nuovamente in questa classificazione.

Quali sono le principali sostanze recuperate in Italia?

Sicuramente i metalli, carta e cartoni, ceneri volanti e gessi chimici (utilizzati nei cementi), oli e grassi animali e vegetali, oli base, polimeri, solventi.

E’ interessante comprendere, a questo punto, se tutte queste sostanze recuperate possano godere dell’esenzione prevista dall’art. 2(7)d del REACH, o di altre esenzioni, o piuttosto se vadano registrate.

In generale tutti i recuperatori hanno optato per una pre-registrazione “cautelativa”, che spesso non porterà ad alcuna registrazione. Si ricorda infatti che, qualora fossero rispettati i requisiti:

  • Registrazione della sostanza da parte dei produttori primari,
  • Identicità della sostanza con quella registrata,
  • Presenza di informazioni di sicurezza nell’azienda che effettua il recupero (secondo quanto previsto da articoli 31 e 32 del REACH),

l’azienda sarebbe esente da registrazione per l’Art. 2 (7)d del REACH.

In altri casi alcune sostanze non saranno registrate in quanto esenti per Allegato IV o V del REACH (si pensi ad esempio alla pasta di cellulosa recuperata dalla carta, piuttosto che agli oli e grassi vegetali e animali recuperati).

Su alcune sostanza recuperate non sempre c’è chiarezza a riguardo, tanto che diverse aziende hanno preferito optare per una registrazione.

Si pensi ad esempio a tutte quelle che si occupano del recupero di oli base (sostanze UVCB), per le quali può essere difficile stabilire l’equivalenza del prodotto recuperato con quello registrato. Questo avviene soprattutto quando vengono applicati processi di recupero poco sofisticati, durante i quali possono intervenire effetti molteplici che causano una sostanziale modifica della sostanza originale.

L’ECHA è venuta in aiuto alle aziende ripubblicando, pochi mesi fa, la guida alle sostanza recuperate, aggiornata e tradotta in italiano. Questa contiene una serie di utili esempi che possono essere sicuramente d’aiuto nell’interpretazione del regolamento REACH, anche per quanto riguarda questo aspetti ancora poco chiari.

Dott. Gianluca Stocco

(Osservatore UEAPME alle Riunioni Aut. Comp.)

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