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Nelle scorse settimane il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP); il Decreto sanzioni CLP (D.lgs. 27 ottobre 2011, n. 186) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2011.
Analogamente a quanto precedentemente avvenuto per il Decreto Sanzioni REACH, anche in questo caso le aziende si trovano di fronte una serie di sanzioni amministrative pecuniarie estremamente variabili, da un minimo di 3.000 a un massimo di 90.000 Euro. Il caso più "estremo" (rif. Art. 5 - Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 7 del regolamento in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo) prevede l'arresto sino a tre mesi o una sanzione da 40.000 a 150.000 Euro.
E' presente anche la sanzione, mutuata dal precedente D.lgs n.65/2003, relativa alla mancata o errata comunicazione dei preparati pericolosi all'archivio dell'Istituto Superiore di Sanità (rif. Art. 10 - Violazione agli obblighi derivanti dall'articolo 45 del regolamento in materia di comunicazione all'Archivio dell'Istituto Superiore di Sanità). Per questa inosservanza è prevista una sanzione variabile da un minimo di 3.000 a un massimo di 18.000 Euro.

Le autorità competenti individuate per la vigilanza in ambito CLP sono le stesse già operative sul territorio per la verifica del rispetto degli obblighi prescritti dal regolamento REACH; si tratta quindi, nella maggior parte delle regioni e province autonome, delle ASL e delle ARPA territoriali, a cui si affiancano, per i flussi transfrontalieri di merci, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF).

In riferimento alle verifiche ispettive è particolarmente interessante il documento "Linee guida per l'effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia", pubblicato dal laboratorio di approfondimento "Rischio Chimico" della Regione Lombardia, in attuazione di quanto stabilito con l'accordo Stato regioni 181/CSR del 29/10/2009. Questo documento ha l'obiettivo di fornire al personale dei DPM (Dipartimento di Prevenzione Medico) delle ASL addetto all'attività di vigilanza indicazioni operative per la programmazione e l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento REACH e dal regolamento CLP. In particolare la finalità delle "Linee guida" è garantire che i controlli "siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, appropriatezza, trasparenza, efficienza ed efficacia".
Le attività di vigilanza si occuperanno in questa fase, per gli ambiti CLP, della verifica della corretta classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e dell'avvenuta presentazione della notifica di cui all'art. 40 del regolamento stesso.

Dott. Gianluca Stocco

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